Il Tribunale di Nuoro ha detto sì al diritto al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla cancellazione, dal 2011, del gradone stipendiale 3-8 anni del personale docente della scuola: accogliendo il ricorso patrocinato dai legali del sindacato, il giudice ha confermato le tesi dell'Anief, portata avanti dagli avvocati Marcello Frau, Salvatore Russo, Walter Miceli e Fabio Ganci, sull’illegittimità della cancellazione del primo passaggio di livello economico automatico che, per chi insegna nelle scuole pubbliche, rappresenta anche l’unica periodica forma di progressione di carriera.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il Tribunale conferma che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio inferiore o di minore importanza, ma meritevole dei medesimi diritti di tutti gli altri inquadramenti”.
Anief ricorda che ha da pochi giorni messo a disposizione di tutti i lavoratori, gratuitamente, un apposito Calcolatore, che in pochissimi minuti quantifica allo stesso docente, ma anche Ata, il recupero delle differenze retributive cui ha diritto per avere subìto un trattamento stipendiale iniquo. Le somme da recuperare variano, in media e a seconda del periodo di precariato, da 1.000 a 40.000 euro, con punte di centinaia di migliaia di euro sottratti e che possono essere tutti resi al lavoratore attraverso il ricorso al tribunale del lavoro.
La sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro ha trovato ispirazione nei principi di diritto emessi dalla Corte di Cassazione nel 2020, con la sentenza n. 2924/2020, che ha dato piena ragione alle tesi sostenute dall’Anief, confermando la non legittimità del Contratto Collettivo Nazionale della scuola siglato il 4 agosto 2011 e l’esigenza di disapplicarlo nella parte in cui riconosce il diritto al "gradone" 3-8 anni ai soli docenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° settembre 2011. Da quel giorno, migliaia di docenti e ATA che prima del 2011 erano precari hanno presentato analogo ricorso con Anief per ottenere il pagamento delle differenze retributive.
Si conferma, quindi, la necessità di rivedere l’articolo 2 del CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011, che nel rimodulare le fasce stipendiali sino a quel momento vigenti ha accorpato la prima (0-2) alla seconda (3-8) e la loro sostituzione con un’unica fascia iniziale 0-8: l’accordo contrattuale prevedeva che solo il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, potesse conservare “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, o il diritto al precedente livello 3-8 a seconda dei casi. La Cassazione, invece, grazie all’azione sindacale che ha imposto l’applicazione della direttiva 1999/70/CE, ha riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2011, l’applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole.
“Nella sentenza della Cassazione e in quelle dei Tribunali del Lavoro che ne danno applicazione – ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief –, è stata ribadita la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale di ruolo: la tutela passa per l’applicazione del diritto di non discriminazione in base alla tipologia di contratto. Pertanto, i giudici non possono tollerare quella assurda norma contrattuale che ha salvaguardato il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (quella tra i 3 e gli 8 anni di carriera) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Lo ripetiamo: chi discrimina i precari e il periodo svolto durante il precariato – conclude Pacifico - non tutela davvero i lavoratori e della scuola”.
PER APPROFONDIMENTI:
Classi troppo affollate, già sopra 15 alunni ci sono rischi per sicurezza e salute
Stipendi da fame, ai docenti delle superiori 250mila euro in meno negli ultimi anni di carriera
Stipendi, Anief attiva il calcolatore rapido per verificare le differenze retributive spettanti