Sul pagamento delle ferie non fruite arriva una nuova ordinanza della Corte di Cassazione: è l’ennesima risposta dei giudici su un ricorso che Anief promuove da sempre. Stavolta la Cassazione ha dato ragione ad un dirigente pubblico che ha avviato un contenzioso proprio sulla questione della monetizzazione delle ferie non godute e relativo onere della prova di richiesta di esercizio delle stesse: il giudice ha ribadito che “il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (C. 13613/2020). Dunque, scrive la stampa specializzata, se il lavoratore non è stato messo nelle condizioni di poter fruire delle ferie, se queste non gli sono state richieste, sia formalmente che informalmente, ha diritto alla monetizzazione nei casi previsti dalla normativa.