Sul pagamento delle ferie non fruite arriva una nuova ordinanza della Corte di Cassazione: è l’ennesima risposta dei giudici su un ricorso che Anief promuove da sempre. Stavolta la Cassazione ha dato ragione ad un dirigente pubblico che ha avviato un contenzioso proprio sulla questione della monetizzazione delle ferie non godute e relativo onere della prova di richiesta di esercizio delle stesse: il giudice ha ribadito che “il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all’effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall’attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile; ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (C. 13613/2020). Dunque, scrive la stampa specializzata, se il lavoratore non è stato messo nelle condizioni di poter fruire delle ferie, se queste non gli sono state richieste, sia formalmente che informalmente, ha diritto alla monetizzazione nei casi previsti dalla normativa.
Anief ricorda ancora una volta che la perdita della monetizzazione delle ferie non può avvenire così come la realizza l’amministrazione scolastica. Per questo motivo consiglia vivamente coloro che hanno svolto supplenze senza vedersi riconoscere quei giorni sotto forma di rimborso a fine contratto, di presentare ricorso con Anief: l’impugnazione interessa chi è stato supplente al 30 giugno o breve e saltuario ma non ha usufruito delle ferie maturate ogni mese come da contratto. Il risarcimento può arrivare ad una mensilità per ogni anno di servizio.
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “le ferie non godute da un insegnante o dal personale docente non possono essere cancellate come se non fossero mai esistite: se non si prendono i giorni, vanno senza dubbio pagati. Per fare questo, è vero, rimane importante armarsi di pazienza e ricorrere in tribunale, ma alla lunga la giustizia prevale. Invitiamo i docenti e Ata che hanno subìto questo sopruso, di utilizzare il Calcolatore gratuito online messo a disposizione dall’Anief e se lo ritengono opportuno di contattare le nostre sedi territoriali”.
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