Incredibile la posizione del Collegio che ignora, nei dispositivi nn. 2757, 2758, 2763, 2764 del 2016, l’unico precedente sul tema favorevole, l’ordinanza n. 1600 del giudice di appello, confermata dallo stesso con ordinanza n. 1732 per inammissibilità del riesame proposto dal Miur preoccupato del precedente, citando una diversa ordinanza sull’esclusione degli ITP. I ricorrenti laureati al Tar Lazio dei nn. 4415, 4419, 4420, 4422 del 2016, devono aderire all’appello in Consiglio di Stato, sul portale Anief e inviare tutta la documentazione entro il 27 maggio.
Rimborsato un assistente amministrativo che nell’anno scolastico 2012/13 aveva svolto il ruolo superiore di Direttore dei servizi generali e amministrativi: nel contratto era previsto il compenso maggiorato, ma la Legge di Stabilità 2013 ne ha previsto la cancellazione. Cosa che ha fatto il Miur. Ora, però, la Corte Costituzionale mette le cose a posto: è stato leso non solo il principio previsto dall'articolo 3 della Costituzione italiana, ma anche perché, nel prendere in carico i compiti superiori, per l’amministrativo era stato "determinante il fattore della retribuzione, in concreto azzerato dalla norma sopravveniente".
Secondo Anief è evidente che la sentenza 108/2016 può essere estesa a tutti gli amministrativi e Ata che si trovano nelle medesime condizioni. Chi vuole, può aderire ai ricorsi proposti da Anief su casi analoghi.
Si ipotizza addirittura a 76 anni e 4 mesi.
I legali Anief hanno dimostrato al giudice del Lavoro che all’atto dell’effettiva assunzione in servizio, in qualità di dirigente vincitore del corso-concorso riservato - D.M. 3.10.2006, il neo capo d’istituto si è visto negare dal Ministero dell’Istruzione il mantenimento del maggior trattamento economico complessivo per aver svolto per due anni consecutivi, prima dell’effettiva assunzione nei ruoli dirigenziali della scuola pubblica, la funzione di preside incaricato. Il motivo del diniego era stato giustificato dall’amministrazione per il fatto che la mansione nel ruolo professionale superiore non sarebbe stata svolta dal ricorrente nel medesimo anno in cui è entrato in ruolo come dirigente scolastico. Ma per il tribunale questa interpretazione innescherebbe una irragionevole disparità di trattamento. Ecco perché è possibile avviare con Anief, che ha da poco inaugurato un’apposita sezione dedicata ai Dirigenti Scolastici, questa e altre azioni legali mirate per la tutela dei diritti dei DS, come il ricorso al Giudice del Lavoro promosso dal sindacato per ottenere la “Perequazione Interna” dello stipendio.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è giusta e inevitabile la condanna al risarcimento, in favore del preside pugliese, contro un’amministrazione che viola troppo spesso precetti costituzionali. Così i nostri legali hanno ottenuto una giustizia esemplare, corretta e commisurata al danno subito dal dirigente.
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