I giudici del Lavoro di Ivrea, Torino e Vercelli ravvisano “tutti i presupposti per l’applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE”, ribadendo come il Ministero dell’Istruzione non abbia mai fornito alcuna “ragionevole giustificazione” circa la disparità di trattamento economico posta in essere a discapito degli insegnanti a tempo determinato. Richiamando la giurisprudenza comunitaria, i tribunali piemontesi hanno, di fatto, reputato “illegittime le norme del CCNL del comparto scuola che attribuiscono il diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali unicamente al personale assunto con contratto a tempo indeterminato e che riconoscono l’anzianità pregressa ai lavoratori precari immessi in ruolo soltanto con decorrenza dalla data di immissione in ruolo”.
Marcello Pacifico (presidente Anief): sfruttare e sminuire la professionalità dei lavoratori precari della scuola è illegittimo: chi amministra la scuola non ha alcuna intenzione di cambiare le regole e occorre, pertanto, rivolgersi alla giustizia del lavoro. Non si contano più gli esiti favorevoli da parte dei giudici: lo scorso agosto presso la Corte di Appello di Genova e i 17 precari indennizzati dal tribunale di Roma a inizio estate. La mancata concessione degli scatti di anzianità non è più ammissibile: un docente che non vuole darla vinta al Ministero dell’Istruzione ha, però, finalmente l’opportunità di avere giustizia; lo stesso vale per tutti i docenti assunti a tempo indeterminato con più di quattro anni di servizio pre-ruolo che si sono visti riconoscere, con la ricostruzione di carriera, solo una parte delle supplenze svolte.