“L’equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica e cioè mediante l’assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.)”. A scriverlo, in una sentenza del 24 gennaio scorso, è il giudice del Lavoro di Verona dando così ragione all’insegnante, difeso dai legali Anief, che reclamava i 1.500 euro di Carta del docente non assegnategli in virtù dei tre anni di supplenze annuali, con scadenza 30 giugno, svolti tra il 2018 e il 2023. Il Tribunale ha anche stabilito che all’insegnante vengano accreditati “gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
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