L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, rispondendo sul proprio portale on line ad un quesito in merito, ribadisce che sulla materia vale quanto previsto dall’art. 63, comma 12, del CCNL del 28 maggio 2004, secondo cui ‘il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Agenzia è considerato in servizio a tutti gli effetti’ e che ‘i corsi sono tenuti, di norma, durante l’orario di lavoro’. La norma, pertanto, ha spiegato l’Aran, “in modo inequivocabile” qualifica le ore in cui si attua l’iniziativa formativa come “lavorative”, con la conseguenza che la parte dei corsi che eccede l’orario d’obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro extra da remunerare.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): chiediamo all’amministrazione scolastica di adeguarsi con immediatezza alle direttive europee sull’equiparazione dei diritti del personale di ruolo e supplente. Qualora ciò non accadesse, le istituzioni scolastiche e governative sappiano che abbiamo già allertato il nostro ufficio legale per avviare uno specifico contenzioso in tribunale.