Il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari “è privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato”: a scriverlo è stato il tribunale di Bologna, ricalcando la posizione del Consiglio di Stato che “con pronuncia d’annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta” del docente”. Dopo avere ricordato che l’esclusione dei precari dall’accesso alla card da 500 euro annui è pure in “contrasto con le clausole 4 e 6 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999” e quindi con “il diritto euro unitario”, sul quale si è espressa anche la Corte di Giustizia UE “con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21”, il giudice del tribunale emiliano ha deciso di accogliere in pieno le richieste di un insegnante di scuola superiore che ha svolto supplenze tra il 2016 e il 2021: al professore vanno 3 mila euro.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, invita i docenti che dal 2016 hanno svolto supplenze annuali, fino al termine delle lezioni, al 30 giugno o 31 agosto, a presentare ricorso al giudice del lavoro con Anief e chiedere di vedersi assegnare 500 euro per ogni anno svolto. !Perché la Carta del docente – ricorda Pacifico - è un diritto degli insegnanti ed in occasione della pandemia da Covid 19 è stata utile anche ad agevolare la didattica a distanza. Ma anche i docenti precari hanno dovuto fare la Dad ma a loro spese. E adesso il giudice dice che lo Stato doveva tutelarli. È un principio, ovviamente, che vale anche in tempo di non pandemia. Lo stesso giudice di Bologna ha detto che siamo in presenza di una chiara ‘lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che contempla i soli docenti di ruolo’”, conclude il leader dell’Anief.
Il giudice di Bologna ha stabilito che il “diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d’annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 - che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali - privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, stante il potenziale contrasto con le clausole 4 e 6 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, del diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara il diritto” del docente ricorrente “ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore” del docente che ha presentato ricorso “per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 dell’importo di € 3.000,00, oltre accessori come per legge, quale contributo alla formazione del ricorrente; condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese del processo che liquida complessivamente in € 2.141,82 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa da distrarsi in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari”.
IL RICORSO CON ANIEF
Il sindacato rappresentativo Anief si rivolge a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 perchè presentino ricorso al giudice per farsi assegnare i 500 euro annui della carta del docente in: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma. È possibile visionare video guida, più modalità di adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
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