Ancora 3 mila euro ad un docente in un’unica soluzione da parte del tribunale di Venezia: a distanza dalla sentenza di alcuni giorni fa, il tribunale veneto ha assegnato ad un altro supplente della scuola pubblica ben sei annualità della Carta del docente da 500 euro annui prevista dall’art.1 della Legge n. 107/2015 solo per gli insegnanti di ruolo. Il giudice ha stilato un lungo elenco di tipologie di insegnanti che beneficiano della card di aggiornamento, tra cui vi sono anche quelli in prova e che potrebbero essere anche non immessi in ruolo: la tesi di esclusione è irragionevole. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è ormai acclarato che il docente precario, come pure l’educatore, ha pieno diritto ad avere la carta del docente, a partire da quando è stata introdotta nel 2016. Chi ha svolto una o più supplenze annuali in questi anni farebbe quindi bene a presentare ricorso al giudice del lavoro con Anief”.
L’insegnante era stata assunta a termine, si legge nella sentenza, “con plurimi contratti annuali o sino al termine delle attività scolastiche dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2021/2022 ed attualmente assunta nuovamente a termine sino al 30.6.2023”: il giudice ha condannato il ministero dell’Istruzione “al pagamento dell’importo dovuto per ciascun anno” da “attribuirsi eventualmente anche a titolo risarcitorio ex art. 1218 cc” sostenendo che “la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. Un tale sistema – afferma il C. di St. – collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
“Ed il paradosso – continua il giudice - è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.
Sempre per il tribunale di Venezia, premesso ciò “ne deriva che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso…Del resto, l’insostenibilità dell’assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell’obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. Ma “l’irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all’art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, quindi “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell’attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l’attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (così C.di St. sent. cit.)”.
Il giudice di Venezia ha infine ricordato che di recente sulla questione è anche “intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021)”, la quale, nella sentenza di maggio 2022, “ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo”. In caso contrario, “significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
In conclusione, “il GL, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022 e condanna il Ministero dell’istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento. Condanna il Ministero dell’istruzione a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 850,00, oltre C.U. (se versato), IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione a favore dei procuratori attorei antistatari”.
IL RICORSO CON ANIEF
L’Anief si rivolge ai docenti precari dal 2016 perchè presentino ricorso per farsi assegnare i 500 euro annui della carta del docente in: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma. È possibile visionare video guida, più modalità di adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
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