È un comportamento scorretto quello di far sottoscrivere supplenze nella scuola pubblica per anni e anni, senza però mai riconoscere ai precari gli scatti di anzianità: a confermare la tesi non è solo il sindacato, ma da qualche tempo sono orientati a sostenerlo pure i tribunali nazionali ed europei. L’ultima sentenza rilevante sulla liceità della progressione stipendiale durante il periodo di precariato arriva dal Tribunale di Arezzo, dove il giudice di competenza ha stabilito che “la reiterazione dei contratti a tempo determinato contrasta con la direttiva Europea 1999/70 CE, recante l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, secondo quanto acclarato dalla giurisprudenza comunitaria con la sentenza Mascolo (Corte di Giustizia 26.11.2014, causa C 22/13 e altre riunite). Pertanto – si legge ancora nella sentenza, pubblicata il 21 settembre 2022 - il ricorso ingiustificato e illegittimo ai contratti a tempo determinato da parte del MI determina, in ottemperanza al principio della parità di trattamento, il diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della progressione professionale retributiva per effetto dell’anzianità maturata e conseguente riconoscimento dei diritti connessi”.