È un comportamento scorretto quello di far sottoscrivere supplenze nella scuola pubblica per anni e anni, senza però mai riconoscere ai precari gli scatti di anzianità: a confermare la tesi non è solo il sindacato, ma da qualche tempo sono orientati a sostenerlo pure i tribunali nazionali ed europei. L’ultima sentenza rilevante sulla liceità della progressione stipendiale durante il periodo di precariato arriva dal Tribunale di Arezzo, dove il giudice di competenza ha stabilito che “la reiterazione dei contratti a tempo determinato contrasta con la direttiva Europea 1999/70 CE, recante l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, secondo quanto acclarato dalla giurisprudenza comunitaria con la sentenza Mascolo (Corte di Giustizia 26.11.2014, causa C 22/13 e altre riunite). Pertanto – si legge ancora nella sentenza, pubblicata il 21 settembre 2022 - il ricorso ingiustificato e illegittimo ai contratti a tempo determinato da parte del MI determina, in ottemperanza al principio della parità di trattamento, il diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della progressione professionale retributiva per effetto dell’anzianità maturata e conseguente riconoscimento dei diritti connessi”.
“Siamo molto soddisfatti – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché alla docente, che si è avvalsa dei nostri legali dopo avere svolto supplenze di vario genere tra gli anni scolastici 2004-2005 e 2021-2022, il Tribunale toscano ha assegnato oltre 15mila euro, con interessi e rivalutazione monetaria, più una collocazione più favorevole dello scaglione stipendiale, con uno stipendio pertanto maggiorato rispetto a quello attuale. Questa decisione conferma che Anief sta operando per il bene dei dipendenti scolastici, per evitare che chi governa (male) la scuola, con leggi e norme tutte da rivedere, li faccia soccombere senza diritto di replica. Invitiamo tutti coloro che si trovano in condizioni simili a verificare se ci sono i presupposti - anche utilizzando il nostro calcolatore automatico gratuito - per ricorrere in Tribunale e recuperare somme importanti mai corrisposte da chi continua a far funzionare la scuola pubblica approfittando della professionalità di tanti docenti e Ata precari”, conclude Pacifico.
LA SENTENZA DI AREZZO
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe: ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.7.2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire con assegno ad personam l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3-8” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”; CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della resistente – della somma di € 15.795,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.008,00 per compensi, oltre contributo
unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto”.
COME FARE RICORSO
Il sindacato Anief continua a mettere a disposizione dei lavoratori docenti e Ata della scuola un calcolatore gratuito on line, così da verificare se vi sono i presupposti per presentare ricorso per assicurarsi l’integrale ricostruzione di carriera, comprensiva di tutto il periodo pre-ruolo: l’impugnazione in tribunale viene realizzata a condizioni economiche fortemente vantaggiose.
PER APPROFONDIMENTI:
A ogni precario lo Stato deve tra i 1.000 e i 40.000 euro per mancata considerazione di una parte delle supplenze e della ricostruzione carriera
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