Sulla carta del docente anche ai precari sta andando esattamente come nell’ordinanza della VI sezione della Corte di Giustizia Europea che ha detto espressamente di assegnare i 500 euro annuali per l’aggiornamento anche ai supplenti: dopo le sentenze favorevoli dei giorni scorsi, stavolta è il Tribunale di Milano ad allinearsi. Con sentenza pubblicata il 13 ottobre e depositata oggi, il giudice del Tribunale meneghino riconosce il bonus per la formazione di 500 euro a una ricorrente Anief per gli anni di precariato, con conseguente condanna al pagamento, in favore della docente nel frattempo immessa in ruolo: alla docente andranno gli arretrati per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, quindi per complessivi 2mila euro di rimborsi.
Anche il personale della scuola immesso in ruolo dopo il 2010 ha diritto a percepire gli aumenti derivanti dallo “scatto” stipendiale del terzo anno di carriera: lo ha detto il giudice del lavoro di Foggia esaminando il ricorso presentato lo scorso mese di novembre da un assistente amministrativo entrato in ruolo nel 2018 e che aveva svolto delle supplenze antecedenti al 1° settembre 2010. Nella sentenza viene ricordato che “il C.C.N.L. 4 agosto 2011 ha rimodulato le fasce stipendiali del personale della scuola sopprimendo la fascia retributiva 3-8 ed accorpandola alla fascia retributiva 0- 2” e che “lo stesso C.C.N.L. ha, tuttavia, previsto una norma di salvaguardia a tutela delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data del 1° settembre 2010, avessero maturato una legittima aspettativa alla progressione stipendiale secondo il precedente contratto collettivo”. Lo stesso giudice ha ricordato che “è, infatti, previsto che: “2. Il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale “0-2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9- 14 anni””. Per tali motivi, il Ministero dell’Istruzione è stato “condannato a corrispondere all’istante l’importo di € 1.407,07, a titolo di differenze retributive per il periodo 1.1.2018-30.11.021, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
utti i periodi di supplenza concorrono alla formazione della carriera, l’importante è che superino la soglia minima annuale dei 180 giorni: lo ricorda il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che nell’esaminare il ricorso di una docente campana di scuola primaria ha imposto all’amministrazione scolastica di considerare altri due anni di servizio pre-ruolo inizialmente mancanti nella ricostruzione di carriera della stessa maestra con relativi incrementi stipendiali. Quelle annualità, svolte negli a.s. 2002/03 e 2003/04, ha detto il giudice, corrispondevano a un servizio prestato “superiore al limite di 180 giorni”. Di conseguenza, alla docente va “un’anzianità di servizio pari a 5 anni di servizio preruolo (ai quali aggiungere gli anni successivi all’immissione in ruolo maturati fino alla data di deposito del ricorso) – e dei connessi incrementi stipendiali”. Il giudice ha anche detto di dare alle ricorrente le “differenze retributive scaturenti dal collocamento nella nuova fascia stipendiale, decorrenti dalla data di emissione del decreto di ricostruzione di carriera sino all’effettivo soddisfo, oltre agli interessi legali dalla rispettiva maturazione al saldo”.
Ha fatto il docente precario per 8 anni, ma quei periodi non hanno mai avuto piano riconoscimento nella ricostruzione: ci ha pensato adesso al giudice a farglieli valere, con tanto di corposi arretrati derivanti dalle differenze retributive derivanti dal passaggio nella fascia stipendiale maggiore che permette all’insegnante di avere quindi un compenso mensile più alto. La storia è quella di un docente campano in servizio nella scuola secondaria di primo che, tutelato dai legali dell’Anief, ha presentato al giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere la richiesta di “ricostruzione di carriera e riconoscimento integrale servizio pre- ruolo” svolto tra il 2007 e il 2015.
Anche per le supplenze di pochi giorni i docenti hanno diritto ad avere in busta paga la Retribuzione professionale docente: l’ha ribadito il Tribunale del Lavoro di Parma, al quale una docente ha presentato ricorso tramite i legali dell’Anief, proprio per non avere ricevuto la Rpd nello stipendio, come invece avviene per il personale di ruolo e i colleghi precari con contratto annuale: alla docente, che aveva svolto supplenze “brevi” tra la fine del 2015 e l’estate del 2018, sono state assegnati oltre 3mila euro di rimborsi più interessi. Alla base della decisione, il giudice ha citato la citato l’art. 6 del D.Lgs. n. 368 del 2001 e poi dall’art. 7 del D.Lgs. n. 81 del 2015 “che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo”, nonché la Suprema Corte, secondo cui il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” va assegnato “senza differenziazione alcuna” tra precari e immessi in ruolo: tutte considerazioni ritenute “pienamente condivisibili” e che “non vengono poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE 20/9/2018 in causa C-466/17 (Motter)”.