Il supplente fino al termine delle attività didattiche ha pieno diritto a ricevere la Carta del docente, anche se ha svolto solo poche ore settimanali: poiché lo Stato non procede in modo automatico, è il giudice del lavoro ad intervenire risarcendo il precario.
C’è una “astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: a scriverlo è stato la scorsa settimana il Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, ricordando che «la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Alla luce di tale premessa, il giudice del lavoro ha deciso di risarcire con 1.500 euro un insegnante che ha presentato ricorso con Anief, dopo avere svolto tre annualità formandosi finanziandosi a livello personale e senza possibilità di usufruire della Carta del docente invece assegnata ai colleghi di ruolo.
Oltre 800 euro l’anno, per un totale di 1.637 euro: è la cifra che ha recuperato dal Tribunale del lavoro di Livorno una insegnante precaria che ha svolto, all’interno di istituti scolastici statali, a seguito della stipula di contratti di durata breve. La docente si era infatti resa conto che nel suo cedolino stipendiale mancava la ‘voce’ della ‘Retribuzione Professionale Docenti’, invece presente nelle buste paga dei colleghi di ruolo. Per questo si è rivolta ad Anief e ha ottenuto giustizia. Dopo avere esaminato la normativa e i precedenti giudiziari, il Tribunale ha concluso, anche sulla base “del principio di non discriminazione di derivazione comunitaria”, che “il contratto a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto”.
La Carta da 500 euro annuali per l’aggiornamento è una indennità “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” ed “è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”, al fine di “valorizzarne le competenze professionali”: lo ha scritto la Corte di giustizia UE, nell’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, e tutti i giorni lo ribadiscono i giudici del lavoro. È accaduto anche a Firenze, dove il Tribunale ha deciso sul ricorso “depositato il 6 febbraio 2024 e notificato il 9 febbraio 2024” dai legali del sindacato Anief, in difesa di una insegnante precaria che dal 2020 ad oggi ha sottoscritto quattro supplenze annuali.
I legali della rete Anief presentano i primi ricorsi per dar riconoscere il Bonus mamme alle precarie della scuola. Possibile presentare la domanda, così da poter ottenere l’esonero contributivo. Chi vuole maggiori informazioni e partecipare all’azione legale gratuita può cliccare al seguente link.