La Carta da 500 euro annuali per l’aggiornamento è una indennità “versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” ed “è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero”, al fine di “valorizzarne le competenze professionali”: lo ha scritto la Corte di giustizia UE, nell’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, e tutti i giorni lo ribadiscono i giudici del lavoro. È accaduto anche a Firenze, dove il Tribunale ha deciso sul ricorso “depositato il 6 febbraio 2024 e notificato il 9 febbraio 2024” dai legali del sindacato Anief, in difesa di una insegnante precaria che dal 2020 ad oggi ha sottoscritto quattro supplenze annuali.
Il giudice ha dato pienamente ragione alla docente, risarcendola dei 4.000 euro non assegnati dall’amministrazione, ricordando nella sentenza un altro passaggio delle Corte europea, secondo la quale “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
È pertanto corretto assegnare anche ai precari la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, poiché “la natura temporanea del rapporto tra docente e MIM non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo”. Infine, ha scritto ancora il Tribunale di Firenze, “tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a temine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza” a Sezioni Unite pubblicata in data 27.10.2023, n. sezionale 4090/2023 a Sezioni Unite (con sentenza pubblicata in data 27.10.2023, n. sezionale 4090/2023), “in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “rinunciare ad aderire al ricorso Anief per recuperare la Carta del docente rappresenta davvero una colossale occasione mancata: se la Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 ha dato il via alle interpretazioni favorevoli ai ricorrenti, non dimentichiamo che sulla questione ha anche un grande peso la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato. Come pure il recente chiarimento della Cassazione che lo scorso 27 ottobre con la sentenza n. sezionale 4090/23 di fatto ha detto che tutte le supplenze annuali comportano l’automatica assegnazione dei 500 euro annuali utili alla formazione del docente. Ricordo – conclude Pacifico – che si possono recuperare gli ultimi 5 anni di supplenze”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI FIRENZE
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Rinaldi, Miceli, Zampieri, Ganci e Tovoli, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione a verbale.
Firenze 17 aprile 2024
Il Giudice
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