Il supplente fino al termine delle attività didattiche ha pieno diritto a ricevere la Carta del docente, anche se ha svolto solo poche ore settimanali: poiché lo Stato non procede in modo automatico, è il giudice del lavoro ad intervenire risarcendo il precario.
Così ha fatto anche il Tribunale del lavoro di Catanzaro, rispondendo positivamente al ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una insegnante che tra il 2016 e il 2021 ha svolto delle supplenze annuali fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno successivo, sia su disciplina sia su sostegno agli alunni con disabilità e anche per sole tre ore settimanali: il giudice ha dato piena ragione alla richiesta di risarcimento prodotta dal sindacato, pari a complessivi 1.500 euro, spiegando che se si supera la soglia minima di 180 giorni per anno scolastico quello della Carta del docente è un atto dovuto anche verso i precari.
Fondamentalmente, ha scritto il giudice nella sentenza, “la questione di diritto oggetto di controversia è stata da ultimo compiutamente enucleata dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte, con la recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice, sicché si esporranno le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’odierna decisione richiamando le coordinate ermeneutiche fornite dai giudici di legittimità. L’istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, così come disciplinata dall’art. 282 d.lgs. n. 297/1994 e dagli artt. 63 e 64 del CCNL di comparto. E’ indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”.
Sempre il giudice di Catanzaro ha ricordato che in risposta allo stesso quesito, si è espressa anche la Corte di Giustizia europea, spiegando “il 18.05.2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all’ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. È allora evidente che l’avere il legislatore riferito quel beneficio all’anno scolastico non consente di escludere da un’identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.
Ne consegue che “l’art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, co. 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, co. 2)”. Infine, sempre nella sentenza si specifica che “essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “i giudici hanno spiegato e continuano a spiegare che su questa materia valgono in modo inequivocabile i pareri espressi dalla Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, come pure dal Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 1842/2022 ha assunto una posizione altrettanto favorevole, e dalla Corte di Cassazione che lo scorso 27 ottobre con la sentenza n. sezionale 4090/23 ha esteso il beneficio a tutte le tipologie di supplenza annuale. È bene che tutti coloro che hanno svolto una supplenza negli ultimi cinque anni si rendano conto che stanno perdendo l’occasione per vedersi assegnato un diritto finora negato da una legge sbagliata: li consigliamo, quindi, di aderire al ricorso Anief per avere la Carta del docente che altrimenti perderanno in modo ingiusto”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI CATANZARO
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l’effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.500,00;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.314,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei antistatari.
Catanzaro, 19.04.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
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