Partendo dall’assunto legislativo introdotto con la Legge n. 107/2015 che la formazione degli insegnanti è “obbligatoria, permanente e strutturale”, per quale motivo i docenti precari non hanno accesso alla Carta del docente utile all’aggiornamento professionale? È chiaro che si tratta di un errore del legislatore. A questa conclusione è arrivato il giudice del lavoro di Livorno che ha accolto in pieno il ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di un insegnante che nell’ultimo triennio scolastico ha lavorato come supplente, con contratti in scadenza 30 giugno e 31 agosto, senza ricevere un euro per la sua formazione.
Il Tribunale ha dato piena ragione alla tesi degli avvocati Anief che hanno colto nella negazione della card da 500 euro l’anno una chiara discriminazione. Come osservato dalla Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, e dalla Corte di Cassazione, investita della questione in via pregiudiziale con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, anche il giudice del lavoro ha ricordato che poiché l’articolo 64 del “C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità” e che “i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”, la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia Ue è inequivocabile: “nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso”.
Il Tribunale toscano ha quindi ribadito che tale interpretazione è in linea con “quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione). In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non può che sottolineare “la ferma volontà con cui i giudici stanno accogliendo le tesi dei nostri legali che chiedono giustizia per gli insegnanti precari della scuola a cui si sottrae la Carta del docente in modo chiaramente illegittimo: i docenti precari o ex precari che in un anno scolastico hanno fatto una supplenza di almeno 150 giorni, anche con contratti di tipo breve, quindi non su supplenza annuale, hanno tutto il diritto di presentare ricorso gratuito con Anief al tribunale del lavoro, così da recuperare fino a 3.000 euro di Carta del docente indebitamente sottratta. Come pure indicato di recente dalla Corte di Cassazione a reclamare con piena ragione l’assegnazione della Carta docente sono anche i supplenti contrattualizzati fino al 30 giugno o alla fine dell’anno scolastico”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI LIVORNO
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di Galati Luigi ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, per l'importo di euro 500,00 annui
- condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione di XXXX XXXX detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
Livorno, 6 marzo 2024
Il Giudice
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