Sulla Carta del docente ai precari i giudici del lavoro non hanno più alcun dubbio: devono essere “disapplicati l’art. 1 commi 121, 122, e 123 della Legge n. 107/2015, l’art. 3 del DPCM 28.11.2016, nella parte in cui limitano l’assegnazione della “Carta elettronica” ai soli docenti a tempo indeterminato”. A scriverlo è stato anche il Tribunale di Padova che qualche giorno fa ha accordato la richiesta di assegnare i 1.000 euro negati ad un’insegnante che ha svolto delle supplenze tra il 2021 e il corrente anno scolastico. La docente, che aveva presentato ricorso gratuito all’Anief ed è stata assistista dai suoi legali, ha avuto quindi giustizia, come gli oltre 15 mila insegnanti che hanno chiesto e ottenuto la stessa cosa sempre attraverso l’opera del giovane sindacato autonomo. Determinanti, ai fini della decisione del giudice del lavoro, sono state ancora una volta determinanti le nette posizioni assunte dal il Consiglio di Stato, sez. VII, che con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 della Costituzione, come pure l’Ordinanza della Corte di Giustizia europea in risposta alla causa C-450/2021.