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° GaE Ulteriori chiarimenti. Così parlò la D.G. per il personale scolastico
Il paradosso di un titolo che è valutato soltanto per la I-II fascia. E poi ci si chiede perché si debba sempre ricorrere in tribunale.
“Non è valutabile come abilitazione l’inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo. Resta ferma la valutazione dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di concorso” relativamente al punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento”.

° L’abilitazione all’insegnamento: un titolo faticato ben più di un concorso vinto
L’abilitazione è pienamente probante delle competenze necessarie all’insegnamento.
Eppure gli abilitati candidati nei concorsi a cattedra sono stati sottoposti a risibili prove preselettive su test strutturati. Perché? I decisori politici poco si fidano delle procedure e delle istituzioni preposte a conferire le abilitazioni ? Se così fosse, nulla potrebbero fare gli abilitandi e gli abilitati per contrastare questa diffidenza: avessero cultura, competenze, attitudini, capacità logiche e professionali dieci, cento volte maggiori di quelle che hanno, il rovello scaverebbe ugualmente. La questione che arrovella, in effetti, è tutta interna al rapporto tra i decisori politici e i professionisti della formazione. Fanno bene, i primi, a dubitare dei secondi ? I formatori di matrice universitaria conoscono mission, didattica, dinamiche educative, obiettivi, normativa della Scuola? O nella loro mente la Scuola è una sorta di ircocervo? All’epoca delle SSIS, gli specializzanti venivano formati in collaborazione da docenti universitari e docenti medi in servizio nelle scuole. Nel 2008, qualcuno – che andrebbe sollevato per le orecchie – dissimulo, con fantasiose motivazioni qualitative, la volontà di risparmiare le cifre necessarie a retribuire i supplenti del personale scolastico in semiesonero, distaccato presso le SSIS. L’efficace zeugma di docenti della scuola e dell’università fu sciolto e la formazione dei docenti della Scuola fu quasi in toto delegata al personale delle università. C’è da considerare anche che, fatte salve le SSIS, le altre procedure abilitanti non sono state omogenee per livello professionalizzante e per l’impegno richiesto ai corsisti. Sono state deliberate empiricamente, senza una visione strategica, sotto la direzione di ministri che entravano e uscivano attraverso la porta girevole del MIUR senza avere esperienza di lavoro nella Scuola, e tutt’al più promettendo di studiarsela volenterosamente: Ministri che, in sostanza, hanno lavorato di fantasia, e quasi sempre sotto l’occhiuta vigilanza del collega titolare al MEF. Adesso, finisce per non essere chiaro quali debbano essere le competenze dell’insegnante efficace. Troppe le conversioni a U, in un’epoca di velocissimi mutamenti delle dinamiche cognitive e degli assetti intergenerazionali ! Di queste conversioni possiamo e dobbiamo discutere: sono piovute addosso al MIUR come a tutti noi. Con riferimento alla selezione degli aspiranti all’insegnamento, resta certa una cosa: il titolo abilitante - conseguito superando tre prove selettive di accesso a numero chiuso, più semestri di studio (anche 4 semestri), e un gran numero di esami di profitto (in SSIS, 20 esami e più) - è risultato più probante nell’individuare i più capaci e colti rispetto a concorsi in cui si sono adottati test preselettivi a risposta multipla.

° Anche a Marzo ci sono stati ritardi nei pagamenti ai supplenti temporanei
E ci sono anche coloro che non hanno ricevuto lo stipendio di febbraio e/o gennaio.
Lo rende noto il Gruppo (3257 aderenti) Supplenti della Scuola per la qualità e dignità del lavoro. Quanto alle responsabilità, c’è lo scaricabarile: le ragionerie territoriali e NoiPA le attribuiscono ad alcune segreterie scolastiche (non avrebbero caricato in tempo i dati stipendiali), a loro volta, queste ritengono responsabile il Miur, in quanto non avrebbe assegnato i fondi in tempo utile. I colleghi supplenti temporanei del Gruppo facebook chiedono: “che il Ministero dell'Economia proceda ad un'emissione speciale aggiuntiva entro una settimana, al fine di sanare gli stipendi di gennaio febbraio e marzo non ancora pagati…. Con fiducia aspettiamo che i massimi dirigenti del Miur Ufficio Programmazione Finanziaria, dott. Marco Ugo Filisetti e dott.ssa Elisabetta Davoli, di concerto con la Responsabile del Tesoro, dott.ssa Roberta Lotti, possano concordare un provvedimento urgente per tutti i supplenti temporanei che sono rimasti senza stipendio”. Segue un elenco di 50 scuole in cui si sono avuti i ritardi. (Fonte: http://supplentidellascuola.blogspot.it).

° GaE Ulteriori chiarimenti. Così parlò la D.G. per il personale scolastico
Il paradosso di un titolo che è valutato soltanto per la I-II fascia. E poi ci si chiede perché si debba sempre ricorrere in tribunale.
“Non è valutabile come abilitazione l’inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo. Resta ferma la valutazione dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di concorso” relativamente al punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento”.

° L’abilitazione all’insegnamento: un titolo faticato ben più di un concorso vinto
L’abilitazione è pienamente probante delle competenze necessarie all’insegnamento.
Eppure gli abilitati candidati nei concorsi a cattedra sono stati sottoposti a risibili prove preselettive su test strutturati. Perché? I decisori politici poco si fidano delle procedure e delle istituzioni preposte a conferire le abilitazioni ? Se così fosse, nulla potrebbero fare gli abilitandi e gli abilitati per contrastare questa diffidenza: avessero cultura, competenze, attitudini, capacità logiche e professionali dieci, cento volte maggiori di quelle che hanno, il rovello scaverebbe ugualmente. La questione che arrovella, in effetti, è tutta interna al rapporto tra i decisori politici e i professionisti della formazione. Fanno bene, i primi, a dubitare dei secondi ? I formatori di matrice universitaria conoscono mission, didattica, dinamiche educative, obiettivi, normativa della Scuola? O nella loro mente la Scuola è una sorta di ircocervo? All’epoca delle SSIS, gli specializzanti venivano formati in collaborazione da docenti universitari e docenti medi in servizio nelle scuole. Nel 2008, qualcuno – che andrebbe sollevato per le orecchie – dissimulo, con fantasiose motivazioni qualitative, la volontà di risparmiare le cifre necessarie a retribuire i supplenti del personale scolastico in semiesonero, distaccato presso le SSIS. L’efficace zeugma di docenti della scuola e dell’università fu sciolto e la formazione dei docenti della Scuola fu quasi in toto delegata al personale delle università. C’è da considerare anche che, fatte salve le SSIS, le altre procedure abilitanti non sono state omogenee per livello professionalizzante e per l’impegno richiesto ai corsisti. Sono state deliberate empiricamente, senza una visione strategica, sotto la direzione di ministri che entravano e uscivano attraverso la porta girevole del MIUR senza avere esperienza di lavoro nella Scuola, e tutt’al più promettendo di studiarsela volenterosamente: Ministri che, in sostanza, hanno lavorato di fantasia, e quasi sempre sotto l’occhiuta vigilanza del collega titolare al MEF. Adesso, finisce per non essere chiaro quali debbano essere le competenze dell’insegnante efficace. Troppe le conversioni a U, in un’epoca di velocissimi mutamenti delle dinamiche cognitive e degli assetti intergenerazionali ! Di queste conversioni possiamo e dobbiamo discutere: sono piovute addosso al MIUR come a tutti noi. Con riferimento alla selezione degli aspiranti all’insegnamento, resta certa una cosa: il titolo abilitante - conseguito superando tre prove selettive di accesso a numero chiuso, più semestri di studio (anche 4 semestri), e un gran numero di esami di profitto (in SSIS, 20 esami e più) - è risultato più probante nell’individuare i più capaci e colti rispetto a concorsi in cui si sono adottati test preselettivi a risposta multipla.

° Anche a Marzo ci sono stati ritardi nei pagamenti ai supplenti temporanei
E ci sono anche coloro che non hanno ricevuto lo stipendio di febbraio e/o gennaio.
Lo rende noto il Gruppo (3257 aderenti) Supplenti della Scuola per la qualità e dignità del lavoro. Quanto alle responsabilità, c’è lo scaricabarile: le ragionerie territoriali e NoiPA le attribuiscono ad alcune segreterie scolastiche (non avrebbero caricato in tempo i dati stipendiali), a loro volta, queste ritengono responsabile il Miur, in quanto non avrebbe assegnato i fondi in tempo utile. I colleghi supplenti temporanei del Gruppo facebook chiedono: “che il Ministero dell'Economia proceda ad un'emissione speciale aggiuntiva entro una settimana, al fine di sanare gli stipendi di gennaio febbraio e marzo non ancora pagati…. Con fiducia aspettiamo che i massimi dirigenti del Miur Ufficio Programmazione Finanziaria, dott. Marco Ugo Filisetti e dott.ssa Elisabetta Davoli, di concerto con la Responsabile del Tesoro, dott.ssa Roberta Lotti, possano concordare un provvedimento urgente per tutti i supplenti temporanei che sono rimasti senza stipendio”. Segue un elenco di 50 scuole in cui si sono avuti i ritardi. (Fonte: http://supplentidellascuola.blogspot.it).

° Scuole italiane all'estero. Nomina a commissario per gli esami di Stato a.s. 2013/14
Domande on line entro il 7 maggio, per il personale in servizio all'estero; entro il 10 maggio, per il personale in servizio in Italia con contratto a t.i.
Aspiranti commissari in servizio di ruolo in Italia. Il MAE ha fornito (Avviso 18 aprile 2014, prot. n. 3515/0091968) indicazioni sulle nomine per funzioni di commissario per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole italiane all’estero. Possono presentare domanda i docenti titolari delle classi di concorso indicate nell'Allegato A) al citato Avviso, e che rientrino nelle categorie: -docenti a t.i. di istituti statali di istruzione secondaria superiore, in servizio sul territorio nazionale; - docenti a t.i. di istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati fuori ruolo presso il MAE per le finalità di cui all'art. 626 del D.Lgs. n. 297/94; - docenti a t.i. di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di 3 anni (da considerare solo se necessario). Per presentare domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: a) almeno 5 anni di servizio di ruolo nella classe di concorso di attuale titolarità (che deve corrispondere ad una di quelle indicate nell'allegato A); il servizio deve essere computato dalla decorrenza economica del servizio ed escludendo l'anno scolastico in corso; b) almeno una volta essere stato commissario negli esami di Stato, a partire dall'a.s. 1998/99; c) non avere svolto l'incarico di commissario di esame presso una scuola italiana all'estero negli aa.ss. 2012 e 2013; d) non abbiano riportato condanne penali né abbiano procedimenti penali in corso; e) non avere subito, né avere in corso provvedimenti disciplinari pari o superiori alla censura; f) essere in possesso del prescritto Nulla Osta rilasciato dal D.S. della scuola in cui prestano servizio; g) essere muniti di documento valido per l'espatrio nei Paesi per i quali farà richiesta, qualora non appartenenti all'"area Shengen". Il passaporto dovrà avere scadenza non inferiore al 31.12. 2014 per sedi con calendario boreale, e al 30 giugno 2015 per sedi con calendario australe. Gli aspiranti devono inviare la domanda esclusivamente per via telematica, compilando il modulo online all'indirizzo Internet: https://web.esteri.it/CommissariEsame e inviandolo a partire dal 28 aprile ed entro le 12:00 del 10 maggio 2014. Aspiranti commissari in servizio all’estero. Domanda entro le ore 12,00 (ora italiana) del 7 maggio 2014. In caso di indisponibilità delle sedi richieste, sono prese in considerazione ai fini della designazione in altre sedi le domande in cui sia espressa la disponibilità per qualsiasi sede Le sedi: Buenos Aires, Cordoba, La Plata, Lima, Montevideo, San Paolo, Santiago del Cile e Valparaiso osservano il calendario australe e, pertanto, hanno gli esami di Stato in calendario a novembre-dicembre 2014. Pur con tale differenza, l'individuazione dei docenti da nominare è disposta contestualmente per le sedi col calendario boreale e con quello australe. Informazioni: www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/IstituzioniScolasticheItaEst/EsamiConclusivi.htm, - Esami conclusivi di Stato nelle scuole italiane all'estero: -Istanze per il personale in servizio all'estero; - Istanze per il personale in servizio in Italia. Per quesiti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

° La dotazione organica di sostegno ad aree unificate
Nelle secondarie di II grado sono unificate le aree (Scientifica AD01, Umanistica AD02, Tecnica professionale artistica AD03, Psicomotoria AD04) che la l.104/1992 distingueva. L. Ficara analizza le modalità da adottarsi per i trasferimenti e le nomine
“Cerchiamo di capire come funzionerà la mobilità e l’assegnazione dei posti con le aree unificate. Nel CCNI sulla mobilità scuola del 26 febbraio 2014 si è dovuto riscrivere l'articolo 30, riferito al sostegno per le scuole secondarie di II grado, che originalmente conteneva la suddivisione delle quattro aree di sostegno. La nuova stesura, fatta poco prima delle vacanze pasquali sotto forma di sequenza contrattuale, abolisce le aree di sostegno e dispone che i movimenti avverranno senza tenere conto dell'area di appartenenza del docente interessato. … Al docente trasferito su Dos, non verrà assegnata la cattedra ma soltanto la titolarità Dos; soltanto dopo, in fase di utilizzazioni, sarà assegnato l’incarico annuale. Bisogna dire che esiste sempre la tutela della continuità didattica a prescindere dal punteggio di graduatoria, che attutirebbe la problematica dell’unificazione delle aree. Nell’immediato, questa unificazione, andrà ad avvantaggiare soprattutto per i trasferimenti interprovinciali, i docenti appartenenti alle aree dove ci sono meno posti… soprattutto se ci dovessero essere contrazioni organiche di posti. Allora la soluzione sarebbe quella di riconoscere alla laurea una plusvalenza che non tocca al semplice diploma”. (Fonte: Lucio Ficara - latecnicadellascuola.it - 24/04/2014)

° Scuole italiane all'estero. Nomina a commissario per gli esami di Stato a.s. 2013/14
Domande on line entro il 7 maggio, per il personale in servizio all'estero; entro il 10 maggio, per il personale in servizio in Italia con contratto a t.i.
Aspiranti commissari in servizio di ruolo in Italia. Il MAE ha fornito (Avviso 18 aprile 2014, prot. n. 3515/0091968) indicazioni sulle nomine per funzioni di commissario per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole italiane all’estero. Possono presentare domanda i docenti titolari delle classi di concorso indicate nell'Allegato A) al citato Avviso, e che rientrino nelle categorie: -docenti a t.i. di istituti statali di istruzione secondaria superiore, in servizio sul territorio nazionale; - docenti a t.i. di istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati fuori ruolo presso il MAE per le finalità di cui all'art. 626 del D.Lgs. n. 297/94; - docenti a t.i. di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di 3 anni (da considerare solo se necessario). Per presentare domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: a) almeno 5 anni di servizio di ruolo nella classe di concorso di attuale titolarità (che deve corrispondere ad una di quelle indicate nell'allegato A); il servizio deve essere computato dalla decorrenza economica del servizio ed escludendo l'anno scolastico in corso; b) almeno una volta essere stato commissario negli esami di Stato, a partire dall'a.s. 1998/99; c) non avere svolto l'incarico di commissario di esame presso una scuola italiana all'estero negli aa.ss. 2012 e 2013; d) non abbiano riportato condanne penali né abbiano procedimenti penali in corso; e) non avere subito, né avere in corso provvedimenti disciplinari pari o superiori alla censura; f) essere in possesso del prescritto Nulla Osta rilasciato dal D.S. della scuola in cui prestano servizio; g) essere muniti di documento valido per l'espatrio nei Paesi per i quali farà richiesta, qualora non appartenenti all'"area Shengen". Il passaporto dovrà avere scadenza non inferiore al 31.12. 2014 per sedi con calendario boreale, e al 30 giugno 2015 per sedi con calendario australe. Gli aspiranti devono inviare la domanda esclusivamente per via telematica, compilando il modulo online all'indirizzo Internet: https://web.esteri.it/CommissariEsame e inviandolo a partire dal 28 aprile ed entro le 12:00 del 10 maggio 2014. Aspiranti commissari in servizio all’estero. Domanda entro le ore 12,00 (ora italiana) del 7 maggio 2014. In caso di indisponibilità delle sedi richieste, sono prese in considerazione ai fini della designazione in altre sedi le domande in cui sia espressa la disponibilità per qualsiasi sede Le sedi: Buenos Aires, Cordoba, La Plata, Lima, Montevideo, San Paolo, Santiago del Cile e Valparaiso osservano il calendario australe e, pertanto, hanno gli esami di Stato in calendario a novembre-dicembre 2014. Pur con tale differenza, l'individuazione dei docenti da nominare è disposta contestualmente per le sedi col calendario boreale e con quello australe. Informazioni: www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/IstituzioniScolasticheItaEst/EsamiConclusivi.htm, - Esami conclusivi di Stato nelle scuole italiane all'estero: -Istanze per il personale in servizio all'estero; - Istanze per il personale in servizio in Italia. Per quesiti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

° La dotazione organica di sostegno ad aree unificate
Nelle secondarie di II grado sono unificate le aree (Scientifica AD01, Umanistica AD02, Tecnica professionale artistica AD03, Psicomotoria AD04) che la l.104/1992 distingueva. L. Ficara analizza le modalità da adottarsi per i trasferimenti e le nomine
“Cerchiamo di capire come funzionerà la mobilità e l’assegnazione dei posti con le aree unificate. Nel CCNI sulla mobilità scuola del 26 febbraio 2014 si è dovuto riscrivere l'articolo 30, riferito al sostegno per le scuole secondarie di II grado, che originalmente conteneva la suddivisione delle quattro aree di sostegno. La nuova stesura, fatta poco prima delle vacanze pasquali sotto forma di sequenza contrattuale, abolisce le aree di sostegno e dispone che i movimenti avverranno senza tenere conto dell'area di appartenenza del docente interessato. … Al docente trasferito su Dos, non verrà assegnata la cattedra ma soltanto la titolarità Dos; soltanto dopo, in fase di utilizzazioni, sarà assegnato l’incarico annuale. Bisogna dire che esiste sempre la tutela della continuità didattica a prescindere dal punteggio di graduatoria, che attutirebbe la problematica dell’unificazione delle aree. Nell’immediato, questa unificazione, andrà ad avvantaggiare soprattutto per i trasferimenti interprovinciali, i docenti appartenenti alle aree dove ci sono meno posti… soprattutto se ci dovessero essere contrazioni organiche di posti. Allora la soluzione sarebbe quella di riconoscere alla laurea una plusvalenza che non tocca al semplice diploma”. (Fonte: Lucio Ficara - latecnicadellascuola.it - 24/04/2014)

° La passione viscerale dei ministri dell’Istruzione per le scuole paritarie
Da Luigi Berlinguer in poi, tutti i ministri sono stati scelti tra gli unti con questo crisma. Non fa eccezione il ministro Giannini; al riguardo, riportiamo la linea programmatica enunciata in audizione alla Camera in VII Commissione.
“Si impone un approfondimento su… l’obbligo per tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa di affermare e rispettare il pieno diritto di esercitare una libera scelta educativa, da parte degli alunni e delle famiglie. Solo l’applicazione del principio di sussidiarietà al mondo della scuola consentirà… quella cultura e quella prassi del pluralismo educativo e formativo che una società avanzata ormai richiede, applicando pienamente la legge di parità (Berlinguer 2001) che riconosce le paritarie all’interno del sistema pubblico integrato dell’istruzione”.
E no, ministro ! Così alte idealità danno vertigine a questo commentatore terra terra che dalla sua posizione “umile” può vedere le anomalie e i paradossi a danno di insegnanti di scuole paritarie (che, direttamente o indirettamente, fruiscono del sostegno economico dello Stato e, però, nelle assunzioni, possono non rispettare le graduatorie degli abilitati. E i contratti ? Sembrerebbe ovvio che tutte le scuole riconosciute dallo Stato come “paritarie” debbano assumere gli insegnanti con contratti di lavoro subordinato. E’, infatti, il contratto idoneo a regolare: l’obbligo di attività di insegnamento per un numero di ore stabilite e calendarizzate; l’obbligo di attività funzionali all’insegnamento previste dagli ordinamenti scolastici, alcune delle quali vanno esercitate in forma collegiale; la necessità che l’attività didattica del singolo insegnante abbia a riferimento gli indirizzi organizzativi ed educativi delineati nel POF; la necessità del coordinamento della funzione docente con poteri inderogabili del d.s., quali quelli di direttiva amministrativa, di impulso alla didattica e indirizzo delle attività, di coordinamento organizzativo. Il contratto deve individuare gli indici della natura “subordinata” del rapporto lavorativo: “la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario determinato, il coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro”. (Cassazione, sent. n.379 del 30 Giugno 1999; sent. sez. Lavoro n. 5508/2004). Scoperchiando il pentolone, si vedrebbe che alcune scuole paritarie formalizzano il rapporto di lavoro di insegnamento con contratti del tutto inidonei a regolare la funzione docente, qual è, ad esempio, il contratto “a progetto”. Diciamo al Ministro: La parità scolastica non è materia che si possa considerare solo dalle vette ideali, occorre manipolarne l’argilla affrontando questioni terra terra, qual è appunto questa dei contratti: valutare se è eticamente giusto, giuridicamente legale e corretto amministrativamente che insegnanti precari, per necessità di racimolare i punti da fare poi valere nelle graduatorie statali, siano messi nella condizione di firmare qualunque contratto, per saltare fuori dall’insegnamento nelle paritarie quando il punteggio è sufficiente per le supplenze nella Scuola statale. C’è un ministro dell’Istruzione, da Berlinguer in poi, che si sia chiesto il perché di tutto ciò? O hanno preferito non vedere ? Bella parità ! Il Ministero vincoli il riconoscimento della “parità” alla tutela dei diritti dei lavoratori.

° La produzione autonoma di testi digitali nelle scuole
La normativa sulle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2014/2015 ufficializza questa novità: è una svolta impegnativa, per la quale il MIUR impartirà le Linee guida.
In questa rubrica di Aggiornamento, lo scorso 14 aprile abbiamo riportato un breve abstract della Nota n.2581 - 09.04.2014 – D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e l'Autonomia Scolastica.
Segnaliamo, adesso, che sul sito istituzionale, il Ministero sottolinea la funzione (“… una sorta di vademecum per guidare dirigenti e insegnanti fra le novità che entrano in vigore dal prossimo a.s.”) della Nota, e conferma l’impegno a emanare entro la fine di questo anno scolastico le Linee guida sui materiali digitali di produzione degli istituti. Qualche scuola, in passato, ha sperimentato la produzione autonoma di testi; adesso, il MIUR ufficializza questa prassi: in alternativa ai testi scolastici editi dall’industria specializzata, le scuole potranno adottare materiali digitali di produzione propria, purché coerenti con i limiti di spesa stabiliti per legge e con i programmi in vigore. Nel corso del prossimo anno scolastico questa produzione autonoma sarà acquisita dal Miur e messa a disposizione di tutte le scuole italiane.

° L’atto di indirizzo per gli “scatti” degli insegnanti sta per essere sbloccato
latecnicadellascuole.it, in riferimento all’incontro tra MIUR e OO.SS., del 23 aprile: “Unica apertura concreta del Ministro riguarda l’annuncio sulla firma dell’atto di indirizzo in materia di scatti stipendiali data ormai per imminente, ma è bene ricordare che è da almeno due mesi che il provvedimento viene dato come fatto !” (Fonte: latecnicadellascuola.it – 24/04/2014)