Nell’intesa sul nuovo contratto di Istruzione, Ricerca e Università 2019/21 raggiunta a luglio all’Aran c’è un passaggio di cui il sindacato va fiero e sul quale non è stata data adeguata rilevanza: la possibilità per le donne che subiscono violenza di assentarsi dal lavoro da 90 a 120 giorni nell’arco di tre anni. Si tratta di un’estensione, chiesta e ottenuta dal sindacato Anief, che permetterà alle lavoratrici coinvolte di fruire di un percorso di protezione debitamente certificato, garantendo loro un periodo più lungo per riabilitarsi e ritornare in servizio. Inoltre, il trattamento economico per questo periodo di congedo sarà equiparato a quello del congedo di maternità. Questo aiuta a ridurre l’ansia finanziaria spesso associata a tali periodi di assenza e fornisce una rete di sicurezza essenziale. Inoltre, con la novità, che entro qualche settimana dovrebbe diventare definitiva con la sottoscrizione sempre all’Aran, quindi applicabile da subito, sarà possibile anche trasformare il contratto da tempo pieno a part-time, offrendo in tal modo un maggiore equilibrio tra il tempo dedicato alla guarigione e le responsabilità lavorative. Una volta superato il periodo più critico, la dipendente avrà il diritto di tornare a lavorare a tempo pieno, anche in deroga ai tempi di permanenza previsti, a condizione la disponibilità del posto.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “nei prossimi giorni all’Aran questo accordo non potrà che essere ribadito: l’aumento del congedo fino a 120 giorni per le donne vittime di violenza è un risultato importante della nostra organizzazione, raggiunto con l’accordo comune della parte pubblica. Lo abbiamo promosso e sollecitato al tavolo di contrattazione all’Aran appena insediati, tre anni fa, grazie alla rappresentatività raggiunta con le elezioni Rsu e poi certificata. Perché i diritti delle donne vittime di violenza sono una cosa seria. Ancora di più perché a scuola, in generale nella formazione, come pure nell’Università e nella Ricerca, il numero di donne è altissimo, con punte del 99 per cento in comparti come la scuola dell’Infanzia e di altre il 90% alla primaria. In. assoluto – conclude Pacifico – nell’Istruzione i posti sono occupati per oltre l’81% da donne, che ora grazie soprattutto all’Anief possono contare su un diritto in più certo non indifferente”.
L’ARTICOLO SUI CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Art. 17
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. Tale richiesta può avvenire anche prima del tempo minimo di permanenza previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione che sia presente un posto disponibile.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.
9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e il personale docente e di ricerca dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.
10. Il presente articolo abroga l’art. 18 del CCNL 19/04/2018.
TUTTI I RISULTATI OTTENUTI COL CCNL 2023 ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Sono diversi i risultati ottenuti con il contratto collettivo nazionale sottoscritto ieri all’Aran. Il giovane sindacato Anief ha predisposto una sintesi:
- i tre giorni di permesso (non due) retribuito anche al personale precario;
- i 60 euro (non 6) mensili come indennità da assegnare ai Direttori dei servizi generali e amministrativi;
- i 4 mesi (non 3) di congedo per le donne vittime di violenza;
- il 10% (non 3%) di aumento per prestazioni lavorative straordinarie e per le ore aggiuntive;
- l’autorizzazione per i Dsga per accedere ai fondi del MOF (fino ad oggi non era previsto);
- l’autorizzazione a bandire corsi professionali per gli Ata facenti funzione su ruolo superiore;
- la conservazione delle posizioni economiche e lo sblocco della metà, fermate nell’ultimo decennio a partire da quelli già valutati;
- l’autorizzazione per gli organi collegiali a svolgere riunioni online, che altrimenti si sarebbero svolte in presenza;
- l’accantonamento dell'ordinamento professionale del personale degli Enti di ricerca e dei Policlinici universitari;
- l’introduzione per i lavoratori Afam dell’area dei funzionari, in attesa della stabilizzazione del personale precario, nessuna novità sulle sanzioni disciplinari, con rinvio alla sequenza contrattuale.
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