Anche al personale Ata della scuola, come agli insegnanti, va calcolato per intero il periodo di supplenza. E pure se è stato assunto a tempo indeterminato da più di un decennio. Lo ha confermato il tribunale del lavoro di Ancona, che ha risarcito un assistente amministrativo con quasi 3mila euro. Il giudice ha accertato che l'anzianità maturata con i contratti a termine, precedenti all’immissione in ruolo avvenuta il 1° settembre 2011, era stata riconosciuta in misura limitata: totalmente “ai fini giuridici” e solo «per i primi quattro anni per intero», mentre per «2/3 della parte restante». Questa riduzione illegittima ha prodotto uno “slittamento temporale del passaggio” delle categorie stipendiali.
Anief ricorda che è sempre possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio non di ruolo e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale. Anief, infine, mette a disposizione di tutti i dipendenti scolastici un Calcolatore online che gratuitamente, in pochissimi minuti, quantifica il recupero delle differenze retributive. Le somme da recuperare, attraverso il ricorso al giudice, variano in media da 1.000 a 40.000 euro, con punte di centinaia di migliaia di euro non assegnati.
LA SENTENZA
Il giudice del lavoro ha appurato, con la sentenza, “che in punto di diritto le ragioni del lavoratore sono fondate, come riconosciuto da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione; - appare quindi sufficiente richiamare – ai sensi dell’art.118 delle norme di attuazione del cpc – la sentenza 2924/20, le cui considerazioni in un caso del tutto analogo appaiono del tutto condivisibili ed esaustive, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia C-466/17, la cui decisione è richiamata dalla costituta Amministrazione come sostanzialmente unico argomento di contestazione delle deduzioni attoree”.
Un altro aspetto molto interessante, che riguarda potenzialmente centinaia di migliaia di lavoratori della scuola, è che la sentenza di Ancona ha stabilito che “in ogni caso il decorso della prescrizione risulta interrotto dalla «domanda di riconoscimento dei servizi pre ruolo…. ai sensi delle vigenti disposizioni”. Ciò significa che docenti e personale Ata anche immessi in ruolo da anni possono comunque tentare di recuperare gli anni di pre-ruolo sottratti in modo illegittimo ai fini della carriera.
Nella fattispecie, con la sentenza del tribunale di Ancona l’amministrazione è stata condannata al pagamento, in favore dell’assistente amministrativo che ha presentato ricorso con Anief, “della somma di € 2.967,10 oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge”.
I RICORSI
Anief ricorda che pronuncia favorevole del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a proposito della denuncia di Anief già accolta dal Comitato europeo dei diritti sociali sulla esigenza di equiparare il lavoro precario a quello a tempo indeterminato e cancellare l’abuso di precariato. È sempre possibile ricorrere giudice del lavoro per ottenere il recupero degli scatti stipendiali del periodo pre-ruolo come docente e Ata: il ricorso può essere presentato sia da lavoratori precari che da dipendenti già di ruolo.
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