Il servizio del precario vale pienamente ai fini degli scatti stipendiali e dell’anzianità di servizio da calcolare all’interno della ricostruzione di carriera e se si è svolto anche un giorno di supplenza prima del 2011 dà titolo a recuperare l’avanzamento di livello del terzo anno oggi cancellato: lo ha stabilito anche il Tribunale ordinario di Firenze, sezione Lavoro, nell’accogliere la richiesta di una docente che aveva prestato servizio “in favore dell’amministrazione resistente, in forza di plurimi contratti a tempo determinato, dall’a.s. 2004/2005 all’a.s. 2018/2019”. Superando anche “la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010”, il giudice ha anche restituito all’insegnante lo “scatto” del terzo anno di carriera cancellato per coloro che non hanno avuto rapporti di lavoro con l’amministrazione (anche da precari) prima del 2011. Come differenza, alla docente sono stati anche assegnati “1.903,85 euro oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole somme al saldo”.
Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief che ha patrocinato la causa vincente, ritiene che “l’amministrazione debba prendere atto della situazione e affrontare il problema a livello contrattuale, approfittando dell’ormai prossimo avvio delle trattative presso l’Aran del rinnovo del Ccnl 2019/21. Nel frattempo la giustizia sta facendo il suo corso, premiando nei tribunali i docenti e Ata che ricorrono con Anief per recuperare le somme e gli scatti stipendiali sottratti, oltre che la corretta ricostruzione di carriera comprensiva di tutti i periodi di precariato. A questo scopo continuiamo ad inviare il personale della scuola a verificare le proprie posizioni sulle somme sottratte indebitamente dallo Stato utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione gratuitamente da Anief e, se vi sono i presupposti, ricorrere in tribunale con i nostri legali, così da vedersi riconosciuto il diritto all'integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a termine, ottenendo anche un adeguato indennizzo e l’immediato inquadramento stipendiale su fascia maggiore”.
Nella sentenza il giudice ha applicato “il principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, come più volte affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr tra le altre Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558 e da ultimo Sez. L - , Ordinanza n. 17314 del 19/08/2020 alle cui compiute e condivise motivazioni sul punto si fa integrale riferimento)”. Concludendo, pertanto, “che vada riconosciuta ai dipendenti a tempo determinato la medesima retribuzione che percepirebbe un dipendente a tempo indeterminato con la medesima anzianità, calcolata, nel caso del lavoratore precario, computando esclusivamente i giorni coperti dai singoli contratti via via stipulati con l’amministrazione”. E accogliendo, quindi, la tesi dei legali Anief collocare la docente nella fascia stipendiale “0-2 anni”
Nella sentenza, quindi si è attribuito “il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale “3- 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Come è stato stabilito il diritto della docente che ha presentato ricorso “alle differenze retributive calcolate in complessivi € 1903,85 come da conteggio contenuto nel corpo del ricorso, correttamente effettuato”. Infine, il giudice ha condannato “il Ministero a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1980 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e rimborso spese generali, con distrazione in solido a favore dei difensori”.
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