La Retribuzione professionale docenti – pari a 174,50 euro al mese - va assegnata a tutti gli insegnanti: quelli precari, come quelli di ruolo. Pagarla solo a chi è stato assunto a tempo indeterminato è un atto illegittimo che il giudice contrasta con sentenze di tenere opposto. Così è accaduto anche a Catania, dove il Tribunale del Lavoro, seconda Sezione Civile, ha restituito ad una docente “1677,87 euro oltre accessori, come per legge” e condannato il ministero dell’Istruzione “al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €.981 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%”.
“Questa sentenza – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ci rincuora, perché conferma che facciamo bene ad assistere i docenti e il personale Ata a cui l’amministrazione continua a negare il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, come per ai supplenti “Covid”: per ogni anno di supplenze la cifra si aggira sui mille euro annui. Considerando gli stipendi ridotti della scuola, non comprendiamo perché si debbano lasciare queste cifre nelle casse dello Stato”.
A questo scopo, Anief invita il personale della scuola a verificare le proprie posizioni sulle somme sottratte indebitamente dallo Stato utilizzando il calcolatore gratuito on line messo a disposizione gratuitamente da Anief e, se vi sono i presupposti ad avviare i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato.
LA SENTENZA
Il Tribunale ha ritenuto che gli organi di giustizia abbiano già ampiamente chiarito la questione. “Basta a tal fine richiamare – si legge nella sentenza n. 1657/2022 pubblicata ieri - il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, a cui si ritiene di aderire, secondo cui “"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"” (Cassazione civile sez. lav., 27/07/2018, n.20015; in tal senso, pure Tribunale Bologna sez. lav., 18/03/2020, n.134; Tribunale Cosenza sez. lav., 13/10/2021, n.1765; Tribunale Torino sez. V, 31/01/2022, n.153)”.
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