Il personale precario della scuola a cui si nega la stabilizzazione va risarcito assegnandogli un indennizzo fino a 12 mensilità, più la piena considerazione dei periodi pre-ruolo: lo ha confermato il Tribunale di Ragusa che si è espresso sul ricorso di un docente catanese che aveva prestato servizio a tempo determinato “sulla scorta di numerosi contratti a tempo determinato dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2015/2016”. Attraverso i legali dell’Anief, l’insegnante ha presentato ricorso per “l’abusiva reiterazione dei contratti a termine in ragione dell’attribuzione di ripetuti incarichi annuali su posto vacante e l’insussistenza di ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai suddetti”: il docente ha quindi chiesto “la stabilizzazione lavorativa mediante conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e” di “condannare l’amministrazione al risarcimento del danno”, più “le relative differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio; diritto disconosciuto dal Ministero in violazione del principio di parità di trattamento con il personale a tempo indeterminato, previsto dall’ordinamento europeo”. Applicando pronunce inequivocabili della Cassazione, il giudice ha quantificato il danno, associandolo alle norme Ue, “risarcibile in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”, più “il riconoscimento degli incrementi retributivi che la disciplina collettiva ricollega alla maturazione di un’anzianità di servizio via via crescente”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non nasconde la sua soddisfazione per l’esito della sentenza, che ha portato a risarcire il docente catanese con almeno 10mila euro, come indennizzo, più gli interessi e uno stipendio mensile per sempre maggiorato: “Il Tribunale di Ragusa – dice Pacifico - ha di fatto confermato quello che sosteniamo da lungo tempo: no alla reiterazione immotivata dei contratti a termine, perché produce un danno e quindi il maltolto va indennizzato, a seconda dei casi, dando al lavoratore danneggiato fino a 12 mensilità. Inoltre, tutti i periodi svolti da supplente vanno ad incidere ai fini delle progressioni di carriera. Lo Stato non può sottrarsi a questi impegni e quindi chi a ricorre si assegna un indennizzo equo, con tanto di interessi e rivalutazione monetaria, più una collocazione stipendiale più favorevole dello scaglione stipendiale, con uno stipendio pertanto maggiorato rispetto a quello attuale. Per questo, invitiamo tutti gli insegnanti, amministrativi e collaboratori scolastici con un passato da precari, anche nel frattempo se sono entrati di ruolo, a verificare se ci sono i presupposti - utilizzando il nostro calcolatore automatico gratuito - per ricorrere in Tribunale e recuperare somme di denaro importanti. Infine – conclude Pacifico – i precari possono ancora partecipare, sino a fine mese, al reclamo collettivo al Comitato europeo dei diritti sociali contro l’abuso di contratti a termine dello Stato italiano”.
Assieme al risarcimento del danno, il ricorrente ha chiesto al giudice “il pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite nei periodi non lavorati di interruzione tra un contratto e l’altro; in via subordinata, accertarsi e dichiararsi l’illegittimità dell’apposizione del termine e condannare le parti al risarcimento del danno per violazione/ mancata attuazione della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE. Instava, altresì, per il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, come se il rapporto fosse stato costituito fin dall’inizio a tempo indeterminato, e chiedeva, per l’effetto, riconoscersi il diritto alla progressione stipendiale”.
Le sentenze della Suprema Corta
Per fornire una risposta, il giudice ha applicato le “pronunce della Corte di Cassazione n. 22552, n. 22553, n. 22554, n. 22555, n. 22556 e n. 22557, depositate il 7 novembre 2016, in particolare nella parte in cui cita la “misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001”, che va “interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13)” e in “riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5072/16)”.
Il Tribunale di Ragusa ha quindi ripreso “i principi dettati dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8” (Cass., Sez. Un., n. 5072/16).
Con queste premesse, il giudice ha fatto riferimento al “principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016, secondo cui: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, imponedi riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Sempre il Tribunale ha fatto osservare, nella sentenza, che “la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, vada interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre deve essere escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5072/16)”.
Le conclusioni
“In ordine alla vicenda in esame – ha concluso il giudice -, tenuto conto del numero e della durata dei rapporti a tempo determinato conclusi dal ricorrente, stimasi equo quantificare il danno risarcibile in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Deve riconoscersi, altresì, la fondatezza della domanda volta ad ottenere il riconoscimento degli incrementi retributivi che la disciplina collettiva ricollega alla maturazione di un’anzianità di servizio via via crescente (c.d. scatti di anzianità e fasce stipendiali), alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”.
COME PRESENTARE RICORSO
Anief continua a mettere a disposizione dei lavoratori docenti e Ata della scuola un calcolatore gratuito on line, così da verificare se vi sono i presupposti per presentare ricorso per assicurarsi l’integrale ricostruzione di carriera, comprensiva di tutto il periodo pre-ruolo: l’impugnazione in tribunale viene realizzata applicando vantaggiose condizioni economiche per i docenti e Ata ricorrenti.
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