I servizi di supplenza svolti concorrono tutti alla formazione della carriera e degli scatti stipendiali. Lo ha ribadito il Tribunale di Arezzo, esaminando il caso di una collaboratrice scolastica “assunta a tempo indeterminato il 01.09.2010, dopo avere prestato servizio alle dipendenze M. I. in virtù di contratti a tempo determinato dall’a.s. 2000-2001 all’a.s. 2009-2010”: lo Stato “in applicazione degli artt. 569 e 570 del D. Lgs. n. 297 del 1994”, gli ha riconosciuto “anni 1, mesi 11 giorni 10 esclusivamente a fini economici, mentre dovevano essere riconosciuti anche a fini giuridici. Stante la illegittimità del comportamento del M.I.”, il giudice del tribunale aretino ha accertato “il diritto al riconoscimento integrale dei servizi preruolo come risultanti dallo stato matricolare, per 10 anni” e condannato “la P. A convenuta a corrispondere le differenze retributive e ogni beneficio della normativa per euro 2.096,81”. Per il giudice “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “è finita l’era dei diritti calpestati: al personale della scuola che ha svolto supplenze va sempre valutato integralmente tutto il servizio pre-ruolo. Invitiamo coloro che hanno subìto un trattamento diverso, anche di coloro che si sono visti omettere una parte dei contratti a tempo determinato, a ricorrere in tribunale con il nostro sindacato.A questo scopo, Anief mette gratuitamente a disposizione di tutti i dipendenti scolastici un utilissimo Calcolatore online”.
Il Tribunale di Arezzo, “definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe: ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 10, mesi 0 e giorni 0; CONDANNA la parte resistente MIUR al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all’anzianità di servizio interamente valutata, pari ad € 2.096,81oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; CONDANNA la parte resistente MIUR al pagamento – in favore della parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 981,00 per compensi oltre spese per contributo unificato ove sostenute, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario”.
IL CALCOLO DELLE SOMME SOTTRATTE
Al fine di verificare la consistenza del danno economico arrecato dallo Stato ad ogni lavoratore della scuola – precario, ma anche di ruolo - , Anief ha ideato un calcolatore automatico: lo strumento, gratuito, misura il potenziale credito vantato dal personale scolastico, docente, educativo, Ata, precario o di ruolo, per il servizio svolto a tempo determinato. I rimborsi e i risarcimenti possono superare anche i 30-40mila euro, secondo la giurisprudenza della Cassazione. Rivolgiti al Sindacato Anief per far valere i tuoi diritti e scopri come ottenere il risarcimento.
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