Ancora un parere del Tribunale italiano sulla carta docente da dare anche ai precari, ancora migliaia di euro recuperati. Stavolta ad assegnare ben 2mila euro di rimborso è stata la seconda sezione Civile-Lavoro di Catania. Il giudice del lavoro ha spiegato, nella sentenza, sollecitata da una docente non di ruolo della scuola pubblica che ha chiesto di disapplicare i commi 121, 122 e 124 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015, dell’art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015, dell’art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che limitano il diritto di usufruire del beneficio economico dei 500 euro annui della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente solo di ruolo. Per il magistrato nazionale non vi sono dubbi: esaminata la giurisprudenza italiana ed europea, “la situazione lavorativa della parte ricorrente è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un fondamento alla denunziata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato”. Questo è anche il parere della Corte di Giustizia europea, che “ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri”. Lo stesso pensiero è stato poi espresso dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione.
“Quella del legislatore italiano sulla carta del docente da 500 euro per l’aggiornamento è una grave mancanza, sulla quale i giudici stanno però mettendo ordine. È assurdo, ma per farsi riconoscere un diritto sacrosanto quale è quello di essere trattati alla pari dei colleghi già immessi in ruolo, occorre presentare ricorso al giudice del lavoro: vale anche per i tanti ex precari che hanno voglia di recuperare in un’unica soluzione fino a 3mila euro che gli sono stati negati negli anni. E anche per gli educatori, di ruolo e precari, su cui nei giorni passati si è espressa la Cassazione dando anche a loro piena ragione”.
La docente ha motivato la richiesta, tramite i legali Anief, spiegando che in Italia si sta producendo la “violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione, di cui all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/1970), la violazione e falsa applicazione dell’art. 282 d.lgs. 297/1994, la violazione degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, 2 e 97 Cost., 14 CDFUE, nonché dell’art. 10 della Carta sociale Europea e della clausola 6 dell’accordo quadro lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70”.
Il giudice le ha dato ragione citando “la decisione della Corte di Giustizia dell’UE, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno”. Inoltre, ha ricordato che secondo la stessa Corte UE occorre “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro” non è “sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato”, perchè “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Inoltre, nella sentenza si legge che “l'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri”. Si cita, poi, “la Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968”, la quale “ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. E pure “secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l’unica autorità giudiziaria deputata all’interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell’ambito dell’Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468)”.
“Ciò posto – conclude il Tribunale di Catania - sussiste l’incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e” pertanto “va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015”. Con “conseguente diritto della parte ricorrente, con la condanna del Ministero agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla parte ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo. Solo attraverso tale rimedio ed il riconoscimento, sebbene retroattivo, del detto strumento, previsto per la formazione del personale, potrà essere rimossa la discriminazione integrata nella fattispecie nei riguardi dei docenti a tempo determinato”.
Di seguito, video tutorial e link utili per presentare ricorso al giudice prodotto dai legali Anief per recuperare integralmente i 500 euro annui della carta del docente: video guida, adesione ricorso, scheda rilevazione dati.
PER APPROFONDIMENTI:
Carta docente anche ai precari, quarta sentenza a Vercelli: una docente recupera 2mila euro
Card docente 500 euro ai precari, pure il giudice di Marsala è d’accordo