Si estende la platea del personale scolastico che ha diritto alla carta annuale del docente da 500 euro fornita dallo Stato all’inizio di ogni anno scolastico: dopo l’inclusione del personale docente precario, grazie ad una sentenza esemplare emessa dalla Corte di Giustizia europea che solo a Vercelli ha prodotto quattro sentenze favorevoli in pochi giorni, adesso tocca anche al personale educativo. Gli educatori potranno infatti usufruire della card annuale forti della sentenza della Cassazione Civile numero 32104/22, con la quale i giudici spiegano che svolgono la medesima funzione docente così come del resto indicato nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Come per gli insegnanti precari, anche il personale educativo ha ora la possibilità concreta di recuperare l'assegno dell’aggiornamento degli ultimi cinque anni - pari a 3 mila euro – ricorrendo con Anief al giudice del Lavoro. Per aderire al ricorso gratuito cliccare al seguente link.
“Il nostro ufficio legale – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - è stato il primo a presentare ricorso al Tribunale amministrativo per i nostri associati in servizio come educatori il ricorso. Finalmente dopo la preziosa vittoria in Corte di giustizia europea a favore degli insegnanti precari, ora incassiamo anche questa. Certamente, diventa necessario presentare ricorso gratuito al giudice del Lavoro: attraverso i nostri legali sarà solo questione di tempo, parliamo comunque di pochi mesi, riuscire recuperare i 500 euro annui che il legislatore della Buona Scuola, la Legge 107/2015, ha negato senza alcuna motivazione valida a diverse categorie professionali. Noi, comunque, incassiamo anche questa vittoria e guardiamo avanti, perché ci sono anche altre categorie, come tutto il personale Ata, che a nostro avviso – conclude il leader Anief - ha pieno diritto ad accadere alla carta annuale per l’aggiornamento professionale”.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Secondo i giudici, che hanno redatto la sentenza n. 32104/22, quindi, la carta docente va riconosciuta anche al personale educativo. Per i giudici della Cassazione Civile, come riporta anche la stampa specializzata, la formazione annuale è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall’art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell’area professionale del personale docente stabilendo, all’art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili». Il successivo art. 127 aggiunge che «1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca. 2. Nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo. 3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l’attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive» L’art. 128 stabilisce, ancora, che «1. L’attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento».
Fatte queste premesse, la Cassazione, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del C.c.n.l. di categoria sopra richiamate, fa emergere che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l’espressa collocazione all’interno dell’area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell’articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all’istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l’istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo.
Inoltre, contrariamente a quanto opina la difesa del MIUR, l’art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che «[…] 4. Rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa», appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell’introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l’introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all’esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
PERCHÉ LA CARTA DOCENTE SPETTA ANCHE AGLI EDUCATORI
La circostanza, conclude la Cassazione, che l’art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del MIUR, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall’art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com’è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un’equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni. Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell’importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
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