Ancora una sentenza a favore di un insegnante precario che chiede di ricevere la Carta del docente da 500 euro annui: a produrla questa volta è stato il Tribunale ordinario di Roma, che ha assegnato 2 mila ad una docente di scuola primaria che ha svolto quattro annualità di supplenze annuali, tra il 2016 e il 2021, dovendosi formare a proprie spese. Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la maestra si è formato in questi anni autonomamente, sostenendo spese irrisorie per migliorare la Dad, acquistare nuove tecnologie e software, ancora di più perché svolte in un periodo difficile perché contrassegnato dalla pandemia da Covid e dalla didattica a distanza. Ben venga la decisione del giudice, che sulla base dell’ordinanza madre della Corte di Giustizia europea del 18 maggio scorso, sulla causa C-450-21, ha assegnato al docente le somme a lui negate per un evidente ‘buco’ della Legge 107/15 che ha introdotto la stessa Carta del docente”.
Anief ricorda che rimane indispensabile produrre ricorso al giudice del lavoro: riguarda tutti coloro che hanno svolto supplenze annuali dal 2016 e possono recuperare fino a 3mila euro. Stesso discorso per gli educatori, di ruolo e precari, su cui nei giorni passati si è espressa favorevolmente la Corte di Cassazione”.
Secondo il giudice del Tribunale di Roma la docente precaria ha svolto “mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali. Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d’annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato”.
“Inoltre – si legge ancora nella sentenza -, stanti gli individuati profili di possibile frizione con le clausole 4 e 6 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, del diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di € 500,00 all’anno”.
LE CONCLUSIONI
il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Santoni Sara così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L.n. 107/2015 per gli anni scolastici 2016/17, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione all’immediata attivazione, in favore della ricorrente, della predetta carta elettronica; 2) respinge nel resto il ricorso; 3) condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore dei difensori in epigrafe dichiaratisi procuratori antistatari, delle spese processuali che liquida nella misura di € 2.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA.
Il sindacato Anief consiglia di visionare il video tutorial e i link utili per presentare ricorso al giudice prodotto dai legali Anief per recuperare integralmente i 500 euro annui della carta del docente: video guida, adesione ricorso, scheda rilevazione dati.
PER APPROFONDIMENTI:
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