La carta del docente va data anche agli insegnanti a tempo determinato: i tribunali non hanno più dubbi e continuano a sentenziare in questo modo, forti dell’ordinanza-simbolo emessa dalla Corte di Giustizia europea lo scorso 18 maggio. Sono centinaia, ormai le cause vinte dall’Anief: solo qualche giorno fa è accaduto a Roma, dove il Tribunale capitolino ha assegnato ad una maestra precaria 2mila euro per quattro supplenze annuali durante le quali la docente ha dovuto acquistare anche l’attrezzatura e il software per svolgere la dad durante la pandemia da Covid; adesso arriva una sentenza dello stesso tenore dal Tribunale di Udine, che ha risposto positivamente al ricorso di una docente, la quale lo scorso mese di settembre ha chiesto di accedere al “beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”, poiché il lavoro svolto è stato lo stesso dei colleghi di ruolo. Esaminate le carte, il giudice gli ha dato pienamente ragione, assegnando all’insegnante “il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti entro il limite della prescrizione quinquennale dalla diffida dell’aprile 2022, ossia per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, nell’importo complessivo di € 3.000,00”.
Marcello Pacifico, leader dell’Anief, è felice per l’esito delle sentenze per recuperare la carta del docente a favore di tutti i docenti precari annuali: “Le sentenze sono tutte e nostro favore perché il ministero non può giustificare in alcun modo il mancato sostegno economico a tutti quei decenti che negli ultimi anni si sono non solo formati da solo ma hanno dovuto anche portare avanti la didattica a distanza da casa, acquistando spesso in autonomia pure nuove tecnologie e programmi didattici. C’è poi la causa C-450-21 della Corte UE che parla chiaro. Come presidente Anief, ricordo che rimane indispensabile produrre ricorso al giudice del lavoro e chiedere di recuperare i 500 euro l’anno negati dal 2016. Possono produrre la stessa istanza anche gli educatori, di ruolo e precari, su cui nei giorni passati si è espressa favorevolmente la Corte di Cassazione”.
Nella sentenza si legge che “il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico». Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.»”.
Sempre “il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato”.
Sulla questione “della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all’impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione”, il giudice ricorda anche che è stata “recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e risolta nel senso auspicato dai docenti. In particolare, nell’ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell’ambito della causa C- 450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l’interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata nell’ambito di un giudizio analogo al presente, la CGUE ha osservato che: a) la clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Il giudice, pertanto, ritiene che vi sia “la piena equiparabilità, dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l’odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei suoi stessi periodi. Ne consegue che alla luce della pronuncia sopra richiamata la normativa nazionale deve essere disapplicata e debba essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica””.
IN CONCLUSIONE
l Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l’effetto
2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in favore della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, l’importo complessivo di € 3.000,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3) condanna il Ministero resistente all’integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalla ricorrente spese che liquida in €. 1500,00 per compensi ed € 49,00 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Concludendo, il sindacato Anief consiglia di visionare il video tutorial e i link utili per presentare ricorso al giudice prodotto dai legali Anief ed in tal modo recuperare integralmente i 500 euro annui della carta del docente: è possibile visionare anche video guida, adesione ricorso, scheda rilevazione dati.
PER APPROFONDIMENTI:
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