Parla chiaro la sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso 18 maggio: il personale docente a tempo determinato ha pieno diritto a percepire la carta del docente da 500 euro annui. Il diritto va riconosciuto anche quando il numero di ore settimanali di insegnamento è ridotto. A stabilirlo è stato il Tribunale di Terni che ha accordato 1.500 euro di risarcimento ad una docente precaria che ha svolto, tra il 2016 e il 2019, tre supplenze annuali di cui la prima con un monte orario settimanale dimezzato.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si sofferma su questo aspetto: “Anche avere svolto poche ore settimanali non è motivo sufficiente per non accedere alla carta del docente. La causa C-450-21 della Corte UE che parla chiaro e non fa differenza alcuna: poiché la carta per l’aggiornamento si dà anche al personale di ruolo in regime di part time, per quale motivo si dovrebbe negare o ridurre dinanzi ad un precario con orario inferiore alla cattedra piena? I giudici, giustamente, hanno accordato alla docente che ha fatto ricorso a Terni la quota intera dei 500 euro. Certamente, per vedersi riconosciuti fino a 3 mila euro di arretrati rimane indispensabile presentare ricorso al giudice del lavoro. Possono presentare la medesima istanza pure gli educatori, di ruolo e precari, su cui nei giorni passati la Cassazione si è espressa positivamente”.
Nella sentenza, il giudice fa riferimento ad una circostanza sulla quale Anief insiste da anni: “il personale docente a tempo determinato svolge la stessa attività di insegnamento del personale in ruolo e poiché, indipendentemente dal numero di ore di insegnamento che è chiamato a svolgere, è tenuto a garantire standard qualitativi non inferiori a quelli che si esigono dal personale a tempo indeterminato, l’amministrazione deve garantire parità di condizioni nell’accesso all’attività formativa. Né d’altra parte il Ministero convenuto ha dedotto e provato di avere fornito, alla ricorrente, adeguata attività formativa alternativa alla carta docente, in attuazione del suo diritto alla formazione, di cui all’art. 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007”.
Il giudice cita quindi il “diritto comunitario, come di recente riconosciuto dalla Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n. 450, che ha dichiarato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi”.
“Il tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso” dalla docente “nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019 e condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per le suddette annualità; condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nell’importo di € 1030,00 per onorari, oltre al rimborso del C.U., delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dagli avvocati per dichiarato anticipo”.
Alla luce di questa ennesima sentenza positiva, il sindacato Anief consiglia di visionare il video tutorial e i link utili per presentare ricorso al giudice prodotto dai legali Anief, al fine di recuperare integralmente i 500 euro annui della carta del docente. È possibile visionare video guida, adesione ricorso e scheda rilevazione dati.
PER APPROFONDIMENTI:
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