I docenti assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”: lo ha detto la Corte di Giustizia europea specificando che la sua interpretazione dei fatti è di tipo “incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce”. Ne consegue che sottrarre i 175 euro al mese della "Retribuzione professionale docenti" dagli stipendi dei precari per brevi periodi non è un’azione legittima. Il concetto è contenuto anche nella sentenza, dello scorso 6 dicembre, emessa dalla sezione Controversie del lavoro del tribunale di Cosenza, che ha accordato a un insegnante la “somma di € 2019,54 oltre interessi come per legge” come risarcimento per le mancate assegnazioni in busta paga della “voce” Rpd.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ritorna sul fatto che “la Retribuzione professionale docente, come la Cia negata al personale Ata precario, va data anche per un solo giorno di supplenza: consigliamo vivamente il personale precario a non soccombere e a presentare ricorso con Anief, così da recuperare per intero quella Retribuzione professionale docente che l’amministrazione si ostina a negare. Meno male che la giustizia - conclude il presidente del sindacato rappresentativo – arriva attraverso le aule di giustizia”.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Il giudice ha rilevato, dunque, che la RPD “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.17773/2017);4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; 5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1”.
“In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008) causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso;8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI COSENZA
PQM
Dichiara il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti prevista dall’art.7 del CCNI del 31.8.1999 e condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 2019,54 oltre interessi come per legge.
Condanna il MIM al pagamento delle spese di lite che liquida in €
500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,06.12.2023
Il Giudice del Lavoro
RPD, I PRECARI COME POSSONO RECUPERARLA?
L’organizzazione sindacale Anief ricorda che secondo la Cassazione la Retribuzione professionale del docente “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già assunti a tempo indeterminato.
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