Anche sulle ferie non godute dai supplenti aveva ragione l’Ufficio legale Anief: vanno pagate. A ribadirlo è il tribunale di Trapani, il quale, con una sentenza esemplare del 28 febbraio, ha spiegato che “nonostante le disposizioni appena riportate inducano a ritenere che, nei periodi di sospensione delle lezioni, il personale docente sia da considerare come in ferie d’ufficio (quindi, il divieto di monetizzazione delle ferie, che per i docenti a termine subisce una deroga limitatamente alla differenza tra il numero di giorni di ferie spettanti e il numero dei giorni di sospensione delle lezioni, e al di là di tale confine sembra operare normalmente), occorre prendere atto del fatto che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata raggiungendo le conclusioni opposte”. Ne consegue, nella fattispecie, che nel caso del docente precario, assistito dai legali che operano per Anief, “si indicano come non fruiti” diversi giorni di ferie e quindi “l’indennità sostitutiva delle ferie non godute va quantificata in € 1.217,73”.
Il giudice del lavoro di Trapani – dove è stata emessa una sentenza analoga lo stesso giorno sul medesimo tema - ha ricostruito il quadro, ed è giunto alla conclusione che “al fine di non creare fratture fra la disciplina sopra richiamata e il diritto comunitario, con sentenza n. 14268 del 05/05/2022, la Corte ha affermato quanto segue: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Anief ricorda di avere rilanciato in questi giorni la campagna di adesioni al ricorso gratuito per chiedere al giudice del lavoro la monetizzazione delle ferie non fruite nell’ultimo decennio: secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, auspica che le Ragionerie territoriali del ministero dell'Istruzione e del Merito, ma anche le stesse scuole, rendessero attivo il diritto Europeo, a partire dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ma anche in conformità ai principi della Corte di giustizia Ue, in particolare con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018. Ciò significa che chiunque negli ultimi 10 anni ha sottoscritto un contratto in scadenza 30 giugno senza avere ricevuto a fine supplenze i soldi delle ferie non godute, può presentare ricorso con Anief per farsi pagare quell’indennità sostitutiva delle ferie mai espressamente richieste e fruite”.
L’Anief rimane l’unico sindacato a sostenere con forza che il periodo dopo il termine delle lezioni non può e non deve essere scorporato automaticamente dai giorni di ferie non monetizzabili per i precari - ha aderito recentemente anche la Corte d'Appello di Perugia su ricorso patrocinato dai legali del giovane sindacato Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, confermando anche che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato formalmente e per iscritto dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e anche all'indennità sostitutiva (cfr. Cass. sez. lav. n. 1268/2022). I tribunali, come quello di Firenze, che ha assegnato quasi 2.900 euro di risarcimento ad docente che ha presentato ricorso con i legali Anief, ma anche di Parma (che ha risarcito il ricorrente con quasi 4 mila euro) e di Trapani (dove il giudice ha condannato il Ministero a risarcire una precaria con 2.400 euro di risarcimento più interessi) stanno oramai sempre più di frequente seguendo questa visione.
Il giovane sindacato, pertanto, consiglia i lavoratori della scuola, docenti e Ata, che si sono visti sottrarre giorni di ferie ad aderire alla nuova campagna di adesione allo specifico ricorso completamente gratuito: l’obiettivo, fondato, è quello di ripristinare il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite da tutto il personale precario che ha svolto servizio nelle scuole pubbliche con contratti al 30 giugno. È possibile anche da qui chiedere di aderire al ricorso gratuito promosso dall’Anief.
PER APPROFONDIMENTI:
Ferie non godute, a Piacenza il giudice fa avere ad una docente 1.886 euro più interessi