Il lavoratore non ha alcun obbligo ad utilizzare le ferie durante l’anno scolastico, né il dirigente scolastico è obbligato a concederle: le ferie non utilizzate, pertanto, non possono volatilizzarsi. E quando si tratta di un docente della scuola ancora non di ruolo, i giorni assegnati per legge mai, circa 2,5 per ogni mese di lavoro, vanno automaticamente monetizzati e pagati. Lo ha ribadito il Tribunale di Modena rispondendo in questo modo ad una docente che tra gli anni scolastici 2013/2014 e 2017/2018 aveva lavorato come supplente nella scuola pubblica senza vedersi assegnare il corrispettivo in soldi per le ferie non godute: l’insegnante non si è rassegnata all’ingiustizia a ha presentato ricorso con i legali dell’Anief: il giudice ha dato piena ragione alla docente, condannando il ministero dell’Istruzione “al pagamento dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi €. 2.988,23, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “su questi ricorsi pesa moltissimo il parere, fortemente incline ad accogliere la domanda di chi presenta ricorso, prodottodalla Corte di Cassazione. Per chi non vuole soccombere all’ingiustizia, consigliamo quindi vivamente di presentare ricorso con i legali Anief, così da recuperare cifre importanti: ogni docente, ma anche il personale Ata, potrà verificare l’entità della somma da recuperare, anche per altri ricorsi, utilizzando il Calcolatore gratuito online messo a disposizione dall’Anief”.
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LA SENTENZA
Nella sentenza, il giudice ha elencato i tanti motivi per cui, “sulla base della disciplina legislativa sopra riportata e delle risultanze della documentazione prodotta dalle parti, le domande proposte” dalla docente che ha prodotto ricorso “siano fondate. La ricorrente ha infatti calcolato i numeri di giorni di ferie non goduti applicando la normativa di legge, ovvero sottraendo, per ciascun anno scolastico, al numero di giorni di ferie complessivamente maturati i giorni in cui l’attività didattica era sospesa sulla base del calendario scolastico”.
Il giudice ha specificato che rispetto “all’interpretazione da attribuire all’espressione “quelli (ovvero i giorni n.d.r.) in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” contenuta nell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, come modificato dalla l. n. 228/2012, e all’argomento sostenuto dal Ministero secondo cui la ricorrente avrebbe goduto di ferie nel periodo dal termine delle lezioni a giugno fino alla data di cessazione del contratto a termine il 30 giugno, si condivide quanto argomentato in merito dal Tribunale di Verbania: “l’impianto normativo in parola non pone un obbligo di fruizione delle ferie al personale docente durante l’anno scolastico. Se, infatti, è espressamente specificato che i giorni di ferie vengono “automaticamente spesi” durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, così non è previsto con riferimento ai sei giorni di ferie che pure il docente – durante l’anno scolastico – può chiedere e può legittimamente vedersi rifiutato”.
Tra le motivazioni della decisione, il giudice ha anche citato “la sentenza n. 77/2018” con cui la Corte Costituzionale ha detto che devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente. Tale previsione corrobora la rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse, poiché i docenti a termine non potrebbero fruirne nel periodo tra la fine degli scrutini degli esami e l’inizio del successivo anno scolastico, in cui non prestano servizio a causa della scadenza del contratto, mentre per i periodi di sospensione delle lezioni valgono le medesime considerazioni svolte in relazione alle ferie” fruibili anche dal personale di ruolo, al quale in linea teorica possono anche essere negate per motivi di servizio pubblico prevalente.
Per il tribunale di Modena, quindi, la docente ha pieno diritto a ricevere “l’indennità sostitutiva per ferie non godute per gli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie
effettivamente richiesti e fruiti”. Per questo motivo “CONDANNA il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore” della ricorrente “dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi €. 2.988,23, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
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