Le ferie non godute dal lavoratore precario della scuola vanno pagate. A dirlo è il Tribunale del lavoro di Firenze nell’esaminare il ricorso di un docente, assistito dai legali dell’Anief, che aveva svolto diversi anni di supplenze senza vedersi assegnare un euro per mancata fruizione di decine di giorni di ferie l’anno: nella fattispecie, l’insegnante ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” e di conseguenza “di condannare l’amministrazione convenuta al pagamento di € 2.586,98, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Il giudice gli ha dato ragione e fatto avere al docente una somma risarcitoria ancora maggiore.
Il Tribunale, dopo avere esaminato la normativa vigente e le posizioni espresse nel tempo dai giudici ha accolto il ricorso: soprattutto, è stato evidenziato che anche secondo “la Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16)” non c’è alcuna “perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva quando il datore di lavoro non abbia provato di averlo invitato a fruire delle ferie e di averlo informato, in modo puntuale e in tempo utile, che la mancata fruizione ne determina la perdita”. Inoltre, ha aggiunto il giudice, “a fronte della puntuale deduzione del ricorrente di non essere stato né invitato a fruire delle ferie, né informato delle conseguenze della mancata fruizione, il Ministero convenuto non ha fornito alcuna prova dell’adempimento. Pertanto il ricorrente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non fruite”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sulle ferie non pagate al personale a tempo determinato abbiamo ormai un’ampia casistica di sentenze: in ambito nazionale, soprattutto, ricordo che la Corte di Cassazione ha spiegato i motivi per cui le ferie non fruite dai precari con contratti al 30 giugno devono essere monetizzate; fuori Italia, invece, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva, si è espressa con tre sentenze del 06 novembre 2018 che non danno spazio ad equivoci. La posizione della nostra Ragioneria Territoriale dello Stato, secondo cui tutti i giorni in cui non si svolgono le lezioni sarebbero da considerare automaticamente dei giorni di ferie, si sta sciogliendo come neve al sole. Per questi motivi – conclude Pacifico - l’Anief ha avviato una nuova campagna di adesioni al ricorso per rivendicare le ferie non fruite nell’ultimo decennio”.
In conclusione, il giudice del lavoro di Firenze ha deciso che il docente “ricorrente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non godute negli a.s. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016//2017, 2017/2018, 2018/2019; condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 2.877,60, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo. Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., € 49,00 per C.U”.
LE ALTRE SENTENZE RECENTI
Alla tesi Anief – unico sindacato a sostenere con forza che il periodo dopo il termine delle lezioni non può e non deve essere scorporato automaticamente dai giorni di ferie non monetizzabili per i precari - ha aderito recentemente anche la Corte d'Appello di Perugia su ricorso patrocinato dai legali del giovane sindacato Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, confermando anche che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato formalmente e per iscritto dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e anche all'indennità sostitutiva (cfr. Cass. sez. lav. n. 1268/2022).
COME E PERCHÉ PRESENTARE RICORSO
“Il ministero dell'Istruzione, la RTS e le scuole – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – hanno sempre trascurato che la normativa interna di riferimento deve essere interpretata in modo conforme al diritto Europeo (art. 7 della direttiva 2003/88/CE) e ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018. Per questo motivo il nostro sindacato non ha mai sposato le interpretazioni date da tante voci, anche autorevoli, negli ultimi anni e con forza ribadisce a ragione che il personale docente con contratti al 30 giugno mantiene per 10 anni il diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste e non fruite. Ciò significa che tutti i docenti assunti con contratto al 30 giugno negli ultimi dieci anni (il termine di prescrizione, infatti, è decennale) possono rivendicare l’indennità sostitutiva delle ferie non espressamente richieste e non fruite dopo il termine delle lezioni”.
Anief invita, pertanto, i lavoratori della scuola che si sono visti sottrarre giorni di ferie ad aderire alla nuova campagna di adesione allo specifico ricorso completamente gratuito: l’obiettivo, fondato, è quello di ripristinare il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite da tutto il personale precario che ha svolto servizio nelle scuole pubbliche con contratti al 30 giugno. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso gratuito promosso dall'Anief, cliccare qui.
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