Perché un docente precario che non ha utilizzato dei giorni di ferie deve vederseli sottrarre e non pagare dall’amministrazione? È quello che ha chiesto l’Anief al Tribunale ordinario di Parma presentando il caso di una docente che per quattro anni scolastici, dal 2015/2016 al 2018/2019, è stata licenziata senza vedersi monetizzare le ferie. Il giudice ha dato ragione al sindacato, assegnando l’indennità sostitutiva di ferie non godute e condannando il ministero dell’Istruzione a pagare alla docente “1.466,71 euro a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo”. Nella sentenza emessa si spiega che “la legge prevede la possibilità di godere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e, a richiesta, in un massimo di altre sei giornate lavorative;per i restanti giorni di ferie non godute è possibile chiedere un’indennità sostitutiva corrispondente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sulle ferie mai utilizzate e non monetizzate c’è una importante sentenza della Suprema Corte di Cassazione che i tribunali non possono evidentemente disattendere. Pensiamo di fare cosa giusta nell’invitare i docenti che hanno svolto del precariato senza vedersi mai pagati i giorni di ferie non goduti a presentare ricorso con i legali Anief, in modo da recuperare cifre spesso importanti: gli insegnanti e e il personale Ata interessato, anche se ha sottoscritto solo uno o pochi contratti, ha la possibilità di verificare l’entità della somma da recuperare, anche per altri ricorsi, utilizzando il Calcolatore gratuito online messo a disposizione sempre dall’Anief”, conclude Marcello Pacifico.
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LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
Dopo avere esaminato il ricorso presentato dai legali dell’Anief, la giurisprudenza in materia e le sentenze già emesse, il Tribunale di Parma ha spiegato che la docente “ha dimostrato il suo diritto a ricevere l’indennità sostitutiva per il suelencato numero di n. 23,95 giorni di ferie non godute, non potendosi accogliere la ricostruzione proposta dal Ministero, secondo cui andrebbero conteggiati tra i giorni in cui il personale ha diritto di fruire delle ferie anche i giorni di giugno intercorrenti tra la fine delle lezioni e la fine del mese”. E quei giorni, ha continuato il giudice, “non possono infatti essere considerati come giornate di sospensione delle attività didattiche, dato che in quel periodo, pur non tenendosi lezioni, il corpo docente si deve dedicare a un complesso di impegni afferenti all’attività didattica, come l’elaborazione delle schede valutative degli studenti,i collegi docenti di fine anno e la preparazione degli esami”.
Ciò perché è vero che esiste “un divieto di monetizzazione delle ferie non godute per il personale delle amministrazioni pubbliche”, ma il giudice ha osservato anche che “la norma precisa” anche “(con periodo aggiunto dall’art. 1 co. 55 l. 228/2012) che essa non trova applicazione «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”.
Secondo il giudice, inoltre, “deve essere rigettata anche l’eccezione di prescrizione proposta dal Ministero convenuto: la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie, non avendo natura puramente retributiva ma piuttosto natura mista, in parte retributiva e in parte risarcitoria, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni (Cass. 10 febbraio 2020, n. 3021)”.
Concludendo, “il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone: 1. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore” della docente ricorrente “della somma di € 1.466,71 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo; 2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49 per esborsi, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Così deciso in Parma, 07/02/2023”.
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