L’amministrazione scolastica non può appropriarsi dei giorni di ferie del personale supplente della scuola, senza che a questo fosse data la possibilità di fruirne: è quindi giusto pagare quei giorni una volta che il contratto è scaduto. A deciderlo è stato il Tribunale del lavoro di Firenze rispondendo in tal modo positivamente al ricorso di una docente che attraverso i legali dell’Anief aveva chiesto il “pagamento dell’indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti per l’a.s. 2019/2020 pari a 14,50 (23,50 ferie maturate + 3 riposo per festività soppresse – 12 ferie fruite)”: il Tribunale, sulla base anche delle motivate espressioni del Consiglio di Stato e provenienti dall’Unione europea, le ha dato ragione assegnandole quasi mille euro più interessi.
“Nel caso in esame – ha spiegato il giudice -, a fronte della puntuale deduzione della ricorrente di non essere stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, il Ministero convenuto non ha fornito alcuna prova dell’adempimento. Pertanto la ricorrente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non fruite”. Inoltre, si legge ancora nella sentenza, alla docente che ha presentato ricorso con l’Anief, “è dovuta anche l’indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite (2), istituto di origine legale ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l’interpretazione conforme”.
“La verità è che – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - abbiamo già ottenuto dalla Corte di Cassazione la conferma che le ferie non fruite dai precari con contratti al 30 giugno devono essere monetizzate: è una sentenza, propedeutica a quelle di tutti i tribunali, che smentisce del parere della Ragioneria Territoriale dello Stato, secondo cui tutti i giorni in cui non si svolgono le lezioni sarebbero da considerare automaticamente come giorni di ferie. Per questo motivo l’Anief ha avviato una nuova campagna di adesioni al ricorso per rivendicare le ferie non fruite negli ultimi 10 anni”.
Il Tribunale ha “accertato che la docente: nell’a.s. 2019/2020 ha maturato 11,50 giorni di ferie non fruite ( 23,50 – 12 goduti, di cui 12 giorni fruiti come ammesso durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale, cfr. all. 6 MI) )+ 2 giorni per festività soppresse non fruite. Considerata la dedotta retribuzione giornaliera non contestata (€ 69,53), ha diritto al pagamento dell’indennità sostituiva per ferie non godute pari a € 938,65 (13,50x69,53)”.
Sempre secondo il parere del giudice, “il Ministero è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi degli artt.429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994”.
LE ALTRE SENTENZE RECENTI
Alla tesi Anief – unico sindacato a sostenere con forza che il periodo dopo il termine delle lezioni non può e non deve essere scorporato automaticamente dai giorni di ferie non monetizzabili per i precari - ha aderito recentemente anche la Corte d'Appello di Perugia su ricorso patrocinato dai legali del giovane sindacato Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, confermando anche che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato formalmente e per iscritto dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e anche all'indennità sostitutiva (cfr. Cass. sez. lav. n. 1268/2022).
PERCHÉ PRESENTARE RICORSO
“Il ministero dell'Istruzione, la RTS e le scuole – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – hanno sempre trascurato che la normativa interna di riferimento deve essere interpretata in modo conforme al diritto Europeo (art. 7 della direttiva 2003/88/CE) e ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018. Per questo motivo il nostro sindacato non ha mai sposato le interpretazioni date da tante voci, anche autorevoli, negli ultimi anni e con forza ribadisce a ragione che il personale docente con contratti al 30 giugno mantiene per 10 anni il diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste e non fruite. Ciò significa che tutti i docenti assunti con contratto al 30 giugno negli ultimi dieci anni (il termine di prescrizione, infatti, è decennale) possono rivendicare l’indennità sostitutiva delle ferie non espressamente richieste e non fruite dopo il termine delle lezioni”.
Anief invita, pertanto, i lavoratori della scuola che si sono visti sottrarre giorni di ferie ad aderire alla nuova campagna di adesione allo specifico ricorso completamente gratuito: l’obiettivo, fondato, è quello di ripristinare il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite da tutto il personale precario che ha svolto servizio nelle scuole pubbliche con contratti al 30 giugno. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso gratuito promosso dall'Anief, cliccare qui.
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