Un docente precario o Ata supplente della scuola ha diritto a vedersi pagate le ferie se non lo ha mai chieste e il sui dirigente scolastico non lo ha mai sollecitato ad usufruirne? La risposta è ‘si’, quei giorni di ferie non utilizzati vanno monetizzati in busta paga attraverso la voce stipendiale dell’indennità sostitutiva. A stabilirlo è stata anche la Corte di Cassazione nel 2022 con la sentenza n. 21780: la Suprema Corte ha affermato che grava sul dirigente scolastico l’obbligo di un duplice avviso all’insegnante o Ata precario che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato, infatti, lo stesso dirigente deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il preside deve informare il docente o Ata che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”. È chiaro che, ha detto ancora la Cassazione, se il docente non ha invece preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine.
Il sindacato Anief ricorda di avere rilanciato anche nel 2024 la campagna di adesioni al ricorso gratuito per chiedere al giudice del lavoro la monetizzazione delle ferie non fruite nell’ultimo decennio: secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sarebbe bene che il ministero dell'Istruzione e del Merito, le Ragionerie territoriali e le stesse scuole, applicassero il diritto Europeo, a partire dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ma anche in conformità ai principi della Corte di giustizia europea, in particolare con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018. Tutti coloro che però fino ad oggi hanno sottoscritto un contratto in scadenza 30 giugno, negli ultimi 10 anni, possono produrre istanza per farsi pagare quell’indennità sostitutiva delle ferie non espressamente richieste e mai fruite”.
Il sindacato Anief è l’unico a sostenere con forza che il periodo dopo il termine delle lezioni non può e non deve essere scorporato in automatico dai giorni di ferie non monetizzabili per i precari: a questo proposito, ha aderito recentemente anche la Corte d'Appello di Perugia su ricorso patrocinato dai legali Anief Francesco Cerotto, Melissa Cogliandro, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Nicola Zampieri, confermando anche che in nessun caso il docente a termine può perdere il diritto all'indennità sostituiva per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, anche dopo il termine delle lezioni, se non dopo essere stato invitato formalmente e per iscritto dal dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e anche all'indennità sostitutiva (cfr. Cass. sez. lav. n. 1268/2022). I tribunali, come a Firenze, che ha assegnato quasi 2.900 euro di risarcimento ad docente, e a Parma (che ha risarcito il ricorrente con quasi 4 mila euro), stanno oramai sempre più di frequente seguendo questo orientamento dinanzi ai ricorsi presentati da Anief.
I RICORSI PER RECUPERARE LE FERIE NON FRUITE
Anief consiglia i lavoratori della scuola, docenti e Ata, che si sono visti sottrarre giorni di ferie ad aderire alla nuova campagna di adesione allo specifico ricorso completamente gratuito: l’obiettivo, fondato, è quello di ripristinare il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite da tutto il personale precario che ha svolto servizio nelle scuole pubbliche con contratti al 30 giugno. Per ulteriori informazioni e aderire al ricorso gratuito promosso dal giovane sindacato autonomo.
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