Dire ‘no’ alla Carta del docente ai precari significa eludere “i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”, ma anche produrre una “discriminazione a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances, rispetto agli altri docenti, di aggiornare la loro preparazione)”, oltre che una “lesione del principio di buon andamento della P.A.”: lo scrive il Tribunale Ordinario di Firenze, sezione Lavoro, riferendosi alla posizione espressa dal Consiglio di Stato nel marzo del 2022, in risposta al ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una insegnante che ha svolto due supplenze annuali tra il 2022 e il 2024, accogliendo quindi la richiesta degli avvocati che operano per il sindacato e condannando il Ministero a pagare alla precaria 1.000 euro “oltre interessi o rivalutazione”.
Inoltre, il giudice del lavoro ha anche rilevato, sempre riferendosi al Consiglio di Stato, che “la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente, non si è ritenuto corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo determinato e indeterminato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio: “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente” (cit. Cons. Stato, sentenza del 16.03.2022, n. 1842).
Sempre il Tribunale del lavoro di Firenze ha fatto riferimento al parere espresso della “Corte di Giustizia Europea, a seguito di rinvio pregiudiziale proposto ex art. 267 TFUE”, in particolare attraverso “l’ordinanza del 18/05/2022, nella causa C-450/2021” con la quale ha spiegato che la “clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro” rispetto alla quale sostiene che “deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Infine, ancora il giudice del lavoro del Tribunale toscano ha ricordato che “recentemente, sulla questione oggetto di causa, si è” anche “pronunciata, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27.10.2023, affermando” una serie “di principi di diritto”, il primo e più importante dei quali è quello in base al quale “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la potenza giuridica delle posizioni espressa sulla Carta del docente da parte prima del Consiglio di Stato, poi dallaCorte di Giustizia Europea e infine dalla Suprema Corte di Cassazione ha prodotto la convinzione la card annuale da 500 euro per la formazione per l’aggiornamento professionale va allargata anche al personale precario con supplenza annuale, fino al termine delle lezioni e anche con scadenza ‘breve e saltuaria’ conseguenziali. Ricordo che ci sono centinaia di migliaia i precari o ex precari che hanno effettiva possibilità di recuperare l’importante somma annuale, con gli interessi legali, presentando ricorso gratuito con Anief. Attenzione però alla prescrizione dei 5 anni”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI FIRENZE
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione
disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti con riferimento alla domanda relativa
alla annualità 2021/2022, per intervenuta rinuncia di parte ricorrente;
- dichiara il diritto della ricorrente di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. n.
107/2015, per gli aa/ss. 2022/2023 e 2023/2024;
- per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente, per gli
aa/ss. 2022/2023 e 2023/2024, la Carta elettronica del docente dell’importo di € 500,00 per ciascun
anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994,
dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il Ministero resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali,
liquidate in complessivi euro 400,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi
antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 23 ottobre 2024
Il Giudice
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