I Tribunali del lavoro cominciano ad assegnare la Carta del docente anche ai supplenti con contratti non necessariamente di tipo annuale: l’importante è che si tratti di supplenze continuative e che si protraggano per alcuni mesi. A sostenerlo è stato il giudice del lavoro dei Vicenza che nel condannare il Ministero al pagamento di 1.500 euro a favore di un’insegnante precaria tra il 2020 e il 2023, ha accordato anche il pagamento della card della formazione per una annualità durante la quale il contratto si era concluso prima del termine delle lezioni e si era realizzato a seguito di una serie di supplenze continuative di tipo ‘breve e saltuario’, quindi non tipo annuale.
Nella sentenza il giudice di Vicenza dapprima citato la sentenza della Suprema Corte di Cassazione dello scorso ottobre, quindi ha messo in evidenza le “considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi”. Quindi è entrato nel merito dell’annualità con supplenze ‘brevi e saltuarie’: per “l’a.s. 2021/2022, si rileva che non risulta, per la predetta annualità, un unico contratto, ma più contratti che si susseguono e che dispongono la cessazione della supplenza in un periodo anteriore al termine delle attività didattiche (in particolare, dallo Stato Matricolare prodotto dal convenuto Ministero emerge che l’ultimo contratto sia cessato l’8 giugno)”.
“Ciononostante – ha continuato -, la domanda deve essere accolta anche con riferimento alla predetta annualità in quanto i contratti in questione – che prevedono l’incarico di supplenza presso la medesima scuola e per il medesimo insegnamento – risultano in stretta successione tra loro, comportando che la supplenza si sia svolta senza soluzione di continuità. In ragione di ciò, e in considerazione della circostanza per cui, pur avendo il contratto di durata maggiore un’estensione inferiore a 6 mesi, la copertura totale dell’incarico di insegnamento arriva quasi all’intero anno scolastico, interrompendosi sostanzialmente al momento della cessazione delle lezioni (8 giugno), tale situazione appare paragonabile a quella delle supplenze fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno), e compatibile con la finalità della normativa che ha istituito la carta docente come delineata dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato come “la taratura di quell’importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest’ultima” (v. Cass. 10072/2023 già citata)”. Per concludere che “appare dunque corretto, in ossequio al principio di uguaglianza, ritenere spettante anche per tale annualità il beneficio richiesto”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, accoglie con soddisfazione questo ulteriore allargamento della platea di supplenze che danno accesso alla Carta del docente: “significa che si sta sempre più estendendo il numero di supplenti o ex precari che hanno l’opportunità di presentare ricorso al giudice del lavoro: E di questo passo si andrà ben oltre i 100 milioni di euro stimati complessivi di risarcimento pubblico di cui si parlava qualche giorno fa”. Siamo sempre stati convinti di questo. Poi, dopo il via libera della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia europea, anche gli ultimi dubbi sono stati fugati: ogni anno anche i precari devono avere la Carta del docente”.
CONCLUSIONI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VICENZA
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna il Ministero resistente a costituire in favore del ricorrente XXXXX XXXXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 449,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Vicenza, 04/06/2024
Il Giudice
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