La decisione di escludere gli insegnanti precari dalla Carta del docente utile all’aggiornamento professionale “collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”: lo ha scritto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, e lo stanno ricordando i giudici del lavoro nelle sentenze che danno ragione alla posizione da anni portata avanti dal sindacato Anief.
Anche il Tribunale di Marsala ha fornito questa interpretazione due giorni fa, condannando l’amministrazione scolastica ad assegnare ad un insegnante i 1.000 euro che l’amministrazione avrebbe dovuto dargli a seguito della sottoscrizione di due supplenze di lunga durata svolte tra il 2021 e il 2023.
Nella sentenza emessa in terra siciliana, inoltre, il giudice ha spiegato che “la situazione del ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali”.
E qui scatta la discriminazione, perché, continua il giudice, con la norma attuale si realizza “una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell’ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M.) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l’erogazione della Carta elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico”. Ora, poiché “la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato”, così come anche previsto dall’articolo 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, ecco perché la Carta del docente non si può negare ai precari.
Il giudice di Marsala, infine, ha ricordato che anche “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022)”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, la risposta del Consiglio di Stato, assieme a quelle della Corte di Giustizia europea e della Corte di Cassazione, sulla Carta del docente da dare anche ai precari è una pietra miliare del diritto scolastico: perché ricorda che non vi sono insegnanti di serie A di serie B. Vala, come concetto, per i 500 euro l’anno utili alla formazione professionale, ma anche per tutti gli altri diritti. Ed è un principio che il giudice del lavoro molto difficilmente può mettere in discussione. Per tutti questi motivi, Anief consiglia tutti i precari o ex precari, per uno o più anni, a presentare ricorso: l’obietti, che stanno raggiungendo in tantissimi, è recuperare il maltolto, anche in tempi piuttosto brevi”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto di XXXXXXX XXXXX all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
b) per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione della ricorrente XXXXX XXXXX detta Carta dall’importo nominale complessivo di euro di € 1.000,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dagli Avv.ti ABATE GIUSEPPE MASSIMO, GIOVANNI RINALDI, WALTER MICELI, NICOLA ZAMPIERI e FABIO GANCI.
Così deciso in Marsala, il 05/06/2024
IL GIUDICE
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