In Italia sulla Carta del docente è in atto “una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”: a scriverlo, una settimana fa, è stato il tribunale del lavoro di Treviso nel condannare l’amministrazione scolastica a risarcire un insegnante non di ruol per avere svolto tre supplenze annuali, tra il 2021 e il 2024, senza vedersi assegnati i 1.500 euro per l’aggiornamento professionale. A fare avere il maltolto al docente, difeso dai legali dell’Anief, è stato adesso il giudice del lavoro, che ha studiato normativa e giurisprudenza arrivando ad una conclusione: i precari, se hanno svolto un numero di giorni sufficienti nell’anno scolastico, hanno pieno diritto alla Carta del docente.
Tra le posizioni favorevoli che confermano questa testi, sempre il giudice del tribunale trevigiano ha citato “il Consiglio di Stato”, il quale “nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Inoltre, nella sentenza il giudice di Treviso ha ricordato che “è recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. La Corte ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero e di valorizzarne le competenze”.
Infine, il giudice ha rammentato che “recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la Corte di Cassazione, esprimendo i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è inutile quasi ormai ricordare che la questione della Carta del docente rappresenta una sconfitta per chi introdotto l’obbligatorietà dell’utile strumento, nel 2015, dimenticando che i precari hanno gli stessi diritti del personale di ruolo. E che non sono figli di un dio minore. Se a dirlo è stato prima il Consiglio di Stato, poi la Corte di Giustizia europea e ora anche la Suprema Corte di Cassazione, è inutile pensare che si sia trattata di una banale dimenticanza. L’errore è palese, chi governa la scuola farebbe bene a sanarlo. Nel frattempo noi continuiamo a tutelare i diritti dei precari danneggiati, in certi casi anche quando le supplenze sono di tipo ‘breve’. Lo facciamo permettendo loro, i precari o ex precari, dipresentare ricorso con Anief. È bene anche che lo facciano il prima possibile, per non fare decadere il ricorso in prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici da 2021/22 a 2023/24 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Treviso, 13.06.2024
Il Giudice
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