Vanno disapplicati “l’art. 1 commi 121, 122, e 123 della L. n. 107/1915, l’art. 3 del DPCM 28.11.2016, nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, va accertato il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 sicché il Ministero convenuto va pertanto condannato a costituire in favore della parte ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2500,00”.
Lo scrive, in una articolata sentenza di ben 16 pagine, il Tribunale di Padova - prima sezione civile, controversie del lavoro – nel rispondere positivamente al ricorrente, un insegnante precario difeso dall’ l’avvocato Nicola Zampieri operante per l’Anief, sulla base delle chiare indicazioni fornite dal “Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022”, dalla “Corte Giustizia 8.11.2011, Rosada Santana punti da 46 a 56, cfr. Cass. 9.6.2021 n. 16096” e dalla “Corte di Cassazione 29961/2023”: il giudice ha chiesto “all’amministrazione a risarcire il docente di tutti i 2.500 euro negati in occasione delle cinque supplenze annuali svolte (tutte con scadenza 30 giugno) e infine condannando “il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1030,00 per compenso – oltre all’incremento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 – oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “ancora una volta un insegnante precario o ex precario beneficia, su sentenza, del ricorso gratuito presentato con Anief al giudice del lavoro ricevendo la Carta del docente inizialmente negata, come a tutti i supplenti, in modo illegittimo. La risposta positiva, del resto, è stata già avallata dal Consiglio di Stato, dallaCorte di Giustizia Europea, come pure dalla Corte di Cassazione, secondo i quali la formazione e l’aggiornamento professionale non possono essere negate al personale precario con supplenza annuale, come pure a coloro che hanno scadenza ‘breve e saltuaria’ consecutive. Attenzione a fare ricorso il prima possibile, perché dopo 5 anni scatta la prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per
gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 e, per l’effetto,
2) condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2,5,
6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo
indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2500,00;
3) condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in €
1030,00 per compenso – oltre all’incremento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 – oltre
15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Padova, 12/11/2024
Il Giudice del Lavoro
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