La Carta del docente va con certezza anche agli insegnanti precari: lo sostiene anche la prima sezione civile, controversie del lavoro, del Tribunale di Padova, che ha risposto favorevolmente alla linea dei legali Anief in difesa di una insegnante che ho svolto quattro supplenze annuali tra il 2020 e il 2024. Nell’assegnare 2mila euro alla docente che ha fatto ricorso, il giudice del lavoro ha ricordato nella sentenza che “le prescrizioni dell’art. 4 della Direttiva 1999/70/CE sono da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (cfr. sentenza CGUE Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09” e pertanto “la clausola 4 punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere pagina invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”.
Dopo aver ricordato che la Corte di Giustizia Ue ha anche deciso che spetta “al giudice del rinvio valutare se colui il quale richiede il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”, il giudice del Tribunale veneto ha spiegato che anche “il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale” di escludere i supplenti dal beneficio della Carta forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”.
Inoltre, nella sentenza del Tribunale di Padova è stato esplicitato “il nesso tra la Carta Docente e la didattica”, rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961/2023, “evidenziato altresì dall’incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l’aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l’incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”. Pertanto, “la Carta docente si configura quale misura non tanto rivolta alla formazione del personale docente in sé e per sé considerato (sia esso di ruolo o precario), ma in particolare a sostegno alla didattica “annua”, finalizzata al miglior perseguimento dell’interesse del servizio scolastico”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si sofferma sull’alta “rilevanza delle espressioni del Consiglio di Stato, dellaCorte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, per i quali la formazione e l’aggiornamento professionale vanno indistintamente aperti al personale insegnante di ruolo e non. Tanto che pure gli insegnanti con supplenze ‘brevi e saltuarie’ confermate più volte senza soluzione di continuità stanno riscuotendo risposte favorevoli da parte dei giudici del lavoro. Consigliamo, pertanto, i tanti precari o ex supplenti a valutare la possibilità di presentare ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro di Carta del docente più gli interessi maturati nel frattempo”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) accerta il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per
gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 e, per l’effetto,
2) condanna il Ministero convenuto a costituire in favore di parte ricorrente ai sensi degli artt. 2, 5,
6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del
docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo
indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2000,00;
3) condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in €
1030,00 per compenso – oltre all’incremento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 – oltre
15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Padova, 12/11/2024
Il Giudice del Lavoro
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