L’attuale sistema di assegnazione della Carta del docente, con i precari esclusi, “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. [...] Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
A scriverlo è stato il Consiglio di Stato, che “nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022 ha ritenuto che la scelta ministeriale forgi un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico”. E sempre il Consiglio di Stato ha fatto notare che “la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva”.
La posizione del massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione pubblica stavolta è stata ripresa dal giudice del Lavoro di Treviso per dare il suo parere favorevole al ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un insegnante che ha svolto tre supplenze senza ricevere nulla per la sua formazione professionale pur essendo questa obbligatoria: al ricorrente l’amministrazione dovrà quindi fare avere “l’importo complessivo di Euro 1.500 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Nella sentenza di pochi giorni fa, il Tribunale del Lavoro veneto ha inoltre citato la Corte di Giustizia europea, secondo la quale “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Infine, sempre il Tribunale di Treviso ha fatto osservare che recentemente, un anno fa, “sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la Corte di cassazione, esprimendo” una serie “di principi di diritto”, il primo dei quali prevede che “la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la presentazione del ricorso gratuito con Anief per recuperare la Carta del docente indebitamente sottratta ai precari, se fatta entro i cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinato (pena la prescrizione) rappresenta un atto di giustizia verso se stessi e verso un’organizzazione scolastica che ancora troppo spesso si basa su norme non complete. A dirlo, sulla Carta del docente, sono stati in successione il Consiglio di Stato, laCorte di Giustizia Europea e la Suprema Corte di Cassazione: tutti i precari con supplenze annuali, con contratto fino al termine delle lezioni oppure anche ‘brevi e saltuari’, se stipulati in modo consecutivo, hanno pieno titolo a ricorrere al giudice del lavoro e recuperare i 500 euro l’anno e per chi ha svolto più supplenze anche fino a 3.500 euro più interessi”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TREVISO
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici da 2021/22 a 2023/24 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 1.500 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Treviso, 14.11.2024
Il Giudice
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