Quando si affronta l’annosa questione della Carta del docente da assegnare anche ai precari non si possono eludere “i principi espressi” dalla Corte di “Cassazione 29961/2023” e nemmeno “l’ orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di merito”: è quanto scrive il Tribunale di Venezia rispondendo favorevolmente al ricorso prodotto dai legali Anief in difesa di una insegnante di scuola superiore che “ha prestato attività didattica alle dipendenze del Ministero resistente, in forza di contratti a termine” sottoscritti tra il 2020 e il 2023.
Nell’assegnare la somma risarcitoria di 1.500 euro alla docente, da spendere per la sua formazione professionale, il giudice del lavoro di Venezia ha ricordato la posizione del Consiglio di Stato, secondo il quale nel 2022 ha sentenziato che l’attuale sistema “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Sempre il Consiglio di Stato, ha scritto ancora il giudice del Tribunale veneto, ha evidenziato pure il contrasto della norma sulla Carta docente “congliartt.3,35 e97” della Costituzione, che “può essere superato mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunitàchegarantiscanolaformazioneinservizio”(cosìilcomma1dell’art.63cit.)”.
Infine, il Tribunale di Venezia ha scritto che “sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria”, è anche “intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021): la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo”.
“Ancora una volta i pareri autorevoli di Consiglio di Stato prima,Corte di Giustizia Europea poi e infine della Suprema Corte di Cassazione pesano come macigni sulla palese dimenticanza del legislatore che nel 2015 ha prodotto il testo della riforma della Buona Scuola poi approvata con la L. 107 dello stesso anno. Poiché quella norma preclusiva e discriminante, a distanza di quasi dieci anni, continua incredibilmente a non essere superate, tutti i precari o ex precari che ne hanno subito le conseguenze hanno tutte le ragioni per presentare ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro più interessi maturati”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VENEZIA
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contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara il diritto della ricorrente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica”, e condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento;
2. condanna il medesimo Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in euro 1.000,00 , oltre a CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario se richiesta.
Così deciso in Venezia, 14/11/2024
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