Sulla norma che impedisce di assegnare la Carta del docente ai precari vanno rivisti i principi legislativi e c’è sempre più apertura anche per le supplenze ‘brevi e saltuarie’ nei casi in cui vi sia “una significativa continuità della docenza”: lo scrive il Tribunale Ordinario di Vicenza, Ufficio Lavoro, accogliendo con favore il ricorso prodotto dal sindacato Anief in difesa di una insegnante che ha svolto supplenze annuali e temporanee con contratti consequenziali.
Nel condannare l’amministrazione a pagare 2.500 euro alla docente, “con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat”, il giudice del lavoro ha sentenziato che i dettami normativi previsti dalla Legge 107/15, “madrina” della formazione obbligatoria e della Carta docente a supporto, devono “essere integrati e rivisitati alla luce della recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis cpc; pronuncia che ha in particolare affermato” una serie di ulteriori “principi di diritto”, tra cui quello che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
L’importanza della sentenza di Vicenza risiede nell’accordare, con tanto di motivazione, anche il conferimento della Carta del docente ai precari che hanno stipulato supplenze ‘brevi e saltuarie’ per lunghi periodi: a questo proposito, il giudice del lavoro veneto ha rilevato che “anche le supplenze temporanee aventi rilevante durata nell’arco dell’intero anno scolastico possono in astratto ambire ad integrare il requisito della “didattica annuale”.
Ciò perché, ha sottolineato nella sentenza di metà novembre di Vicenza, “per quanto attiene alle supplenze temporanee, utili indicazioni possono essere desunte sia dalla pronuncia della S.C. appena menzionata, sia dal recente decreto n. 7254/2024 della Corte medesima. Ed infatti la Corte, oltre a ritenere che il bonus per cui è causa possa essere riconosciuto ai docenti titolari di incarichi ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 L. 124/1999, poiché “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l’intera durata dell’attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (Cass. n. 29961/2023), ha anche affermato che “il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che […] giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999” (Cass. n. 29961/2023)”.
“Questa sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – conferma quello che sosteniamo da diverso tempo: se un insegnante durante l’anno scolastico svolge servizio per un tempo importante deve avere la card professionale da 500 euro e questo non ha nulla a che vedere con il tipo di contratto stipulato. Lo ha scritto la Suprema Corte di Cassazione, ma non solo, e questa interpretazione, forte di quelle altrettanto favorevoli del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea, non lascia più spazio ad alcun dubbio sulla Carta del docente da dare anche ai supplenti. Sono pertanto centinaia di migliaia ad avere tutte le ragioni per presentare il ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VICENZA
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così provvede:
1. condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente XXX XXX
XXX, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121,
Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma di € 2.500,00, da
spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, con
maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la
decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo;
2. condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale
titolo liquidando la complessiva somma di € 600,00, oltre ad € 49,00 per spese, con
maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della
somma in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Giudice
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