Lo scorso anno lo Stato italiano ha aperto alla Carta del docente per i precari: gli effetti della norma, però, non possono considerarsi esauriti con l’annualità e quindi valgono inevitabilmente anche per il futuro. A sostenerlo è il Tribunale di Verona, che ha esaminato, accogliendo la richiesta, il ricorso mosso dai legali Anief in difesa di un insegnante che prima di essere assunto “a tempo indeterminato dal 1.9.2023” ha svolto una supplenza annuale nell’a.s. 2022/23: nel condannare il Ministero a risarcire il docente ricorrente con i 500 euro della card per l’aggiornamento, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”, il giudice ha ricordato che Stato italiano ha emanato l’art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il riferimento all’anno 2023 è ambiguo, trattandosi di un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare: va evidenziato tuttavia che la norma non può disporre che per il futuro”.
Inoltre, sempre nella sentenza emessa alcuni giorni da, il Tribunale del lavoro di Verona ha spiegato che “l’equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l’adempimento in forma specifica e cioè mediante l’assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Infine, il giudice ha spiegato che “l’importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, “ancora una volta un giudice del lavoro ha superato quanto è stato legiferato, attraverso la Legge 107/2015, con un certo pressapochismo introducendo la formazione obbligatoria degli insegnanti: la Suprema Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia Europea hanno messo bene in evidenza la portata discriminante della dimenticanza dei precari tra i beneficiari della Carta del docente. Diventa dunque pressoché inevitabile che il ricorso gratuito presentato da un precario o ex precario con Anief, al fine di recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati, comporti elevate possibilità di essere accolto positivamente in Tribunale: centinaia di migliaia di precari o supplenti nel frattempo entrati in ruolo hanno l’occasione a portata di mano, così da ottenere quello che gli spettava e che continua incredibilmente ad essergli negato”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2022/2023;
2. condanna il Ministero convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre alla maggiorazione del 10% ex art. 4, co. 1bis DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 21,50, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 14.11.2024
IL GIUDICE
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