Un’altra vittoria per il giovane sindacato rappresentativo: i legali della rete Anief - Ida Mendicino, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci – hanno ancora una volta fatto valere i diritti di una docente che ha lavorato con contratti a tempo determinato.
Domenica prossima oltre 150mila insegnanti precari termineranno il loro rapporto di lavoro con la scuola: sono tutti i supplenti annuali con scadenza del contratto al 30 giugno 2024. Si tratta del raggruppamento più importante di docenti precari, che coinvolge anche quasi 100mila insegnanti di sostegno, con o senza specializzazione, assunti per coprire i cosiddetti posti in deroga collocati inopinatamente per legge negli organici di fatto e non in quelli di diritto (dove dovrebbero andare perché sono cattedre a tutte gli effetti senza titolare).
La Carta del docente va data anche agli oltre 250mila insegnanti non di ruolo che ogni anno risultano beffati, perché pur svolgendo una supplenza annuale o hanno una supplenza fino al termine delle lezioni debbono aggiornarsi a loro spese: non farlo significherebbe discriminarli e non ottemperare alle esigenze formative e di aggiornamento che riguardano tutti i supplenti con almeno 180 giorni di servizio annuo svolto.
La Carta del docente va pure ai supplenti. Punto e basta. A dirlo è stata la suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961/2023, “ha fissato” una serie “di principi di diritto: ‘La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6’”. Inoltre, “l’importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16715/2024 del 17 giugno, ha accolto un ricorso dell'Anief stabilendo che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche, inclusi quelli tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.