La Carta del docente è stata istituita con la Legge 107/2015 per migliorare lo svolgimento della didattica, quindi sia per il corpo insegnante di ruolo che per quello precario. A scriverlo, il 6 giugno, è stato il Tribunale del lavoro di Roma sezione IV Lavoro, nell’accordare ad un insegnante 2.000 euro, più interessi e rivalutazioni, per i 4 anni di supplenze svolte tra il 2018 e il 2022 senza ricevere un euro per aggiornarsi.
La carta per il docente da 500 euro annuali va assegnata anche a ai precari che fanno supplenze annuali su posti non vacanti, ma liberi provvisoriamente, quindi pure sulle cattedre in organico di fatto: lo ha ricordato il Tribunale di Velletri nel condannare il ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire con 2.500 euro più interessi a un insegnante che ha svolto supplenze tra il 2018 e il 2023. Nella sentenza, il giudice del lavoro ha ricordato che su questo punto fa fede il parere della Suprema Corte di Cassazione che lo scorso ottobre ha emesso una sentenza chiarissima individuando “il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell’organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti n on vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre”.
I Tribunali del lavoro cominciano ad assegnare la Carta del docente anche ai supplenti con contratti non necessariamente di tipo annuale: l’importante è che si tratti di supplenze continuative e che si protraggano per alcuni mesi. A sostenerlo è stato il giudice del lavoro dei Vicenza che nel condannare il Ministero al pagamento di 1.500 euro a favore di un’insegnante precaria tra il 2020 e il 2023, ha accordato anche il pagamento della card della formazione per una annualità durante la quale il contratto si era concluso prima del termine delle lezioni e si era realizzato a seguito di una serie di supplenze continuative di tipo ‘breve e saltuario’, quindi non tipo annuale.
Ci sono troppi buoni motivi per cui l’aggiornamento professionale sovvenzionato dallo Stato con 500 euro annue debba essere assegnato anche agli insegnanti precari: avere svolto negli ultimi 5 anni una supplenza annuale; essere iscritti nelle graduatorie per le supplenze o essere stati immessi in ruolo. Chi rientra in queste casistiche può ambire ad avere, senza dubbio, accesso alla card annuale. A scriverlo è stato il Tribunale del lavoro di Vicenza che ha condannato l’amministrazione scolastica a pagare 2.000 euro ad una insegnante che ha svolto servizio di supplenza tra il 2018 e il 2023, anche “alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza ottenuta dai legali #Anief, osserva che Corte di Giustizia UE è intervenuta nella stessa materia con una nuova sentenza (30.11.2023, in causa C-270/22), con cui ha stabilito che «La clausola 4 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio».