La Carta del docente ai precari i giudici non escludono che possa essere assegnata anche ai supplenti non annuali: lo scrive il Tribunale di Venezia nel risarcire con 1.000 euro un insegnante per le supplenze svolte lo scorso anno scolastico e il presente condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito anche per coprire le spese processuali.
I candidati docenti risultati idonei al termine dei concorsi trovano finalmente la considerazione che meritano in vista della loro stabilizzazione professionale: lo prevede il decreto legge n. 71/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126, un provvedimento che abbraccia sia i partecipanti ai concorsi svolti nel 2016, sia i candidati del 2020,con tanti di loro inaspettatamente depennati dopo essere stati assunti a tempo indeterminato. C’è soddisfazione nel presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, a capo del sindacato che tanto ha fatto perché ciò avvenisse: “Grazie al nostro operato – dice il leader dell’Anief – tanti aspiranti docenti riavranno la loro immissione in ruolo”.
La decisione di escludere gli insegnanti precari dalla Carta del docente utile all’aggiornamento professionale “collide con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”: lo ha scritto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, e lo stanno ricordando i giudici del lavoro nelle sentenze che danno ragione alla posizione da anni portata avanti dal sindacato Anief.
Se per gli insegnanti italiani a seguito della Legge 107/15 la “formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta” del docente, perché i precari devono rimanerne fuori? È chiaramente, ha detto il Consiglio di Stato, che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. A ricordarlo, con una sentenza impeccabile, è stato il Tribunale del lavoro di Treviso che nell’esaminare il ricorso dei legali Anief in difesa di un insegnante precario che dal 2019 a oggi ha svolto supplenze senza ricevere mai i 500 euro della Carta del docente ha condannato il Ministero a risarcire lo stesso docente dei 2.500 euro negati nell’ultimo quinquennio.
Finalmente arriva l’atteso bonus per i docenti che svolgono servizio nelle piccole e che devono operare quindi in contesti territoriali difficoltosi. Decisivo è stato lo sblocco del decreto ministeriale n. 213 del 13 novembre scorso, che attribuisce le indennità di sede disagiate alle scuole e ai 3 mila insegnanti precari e di ruolo per il servizio effettivamente prestato nel 2023: nel decreto viene specificato, infatti, che con esso si “definisce la ripartizione delle risorse finanziarie tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l’esercizio finanziario 2023, pari a 3 milioni di euro, ai fini dell’attribuzione dell’indennità di sede disagiata”, oltre che “i criteri per l’attribuzione dell’indennità di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola”.