Il sindacato rappresentativo Anief sta registrando sempre più successi: a seguito di uno studio a cura del legale del sindacato – Piemonte - Giovanni Rinaldi, sono tanti i ricorrenti che sono riusciti a ottenere giustizia e un risarcimento. Il presidente del sindacato rappresentativo, Marcello Pacifico, ha commentato la notizia affermando che “sempre più docenti e amministrativi si affidano all'esperienza del sindacato.
Il tribunale di Vercelli si conferma apripista sul diritto dei precari alla carta docente da 500 euro l’anno: dopo una prima sentenza a metà luglio, una seconda a fine estate, con 3mila euro complessivi recuperati da una docente, ed una terza ad inizio ottobre, con 2mila euro di rimborso, è arrivata una ulteriore decisione in linea con il parere espresso anche dalla Corte di Giustizia europea, il tribunale di Torino e il Consiglio di Stato. Stavolta il giudice si è espresso sulla richiesta di assegnazione della card annuale ad un docente operante in un istituto comprensivo piemontese che ha svolto supplenze tra gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022: derimente, ancora una volta, si legge nella sentenza sono state le “argomentazioni svolte dalla CGUE nell’ordinanza 22 maggio 2022”.
La negazione della Retribuzione professionale docente agli insegnanti precari è un danno economico enorme, che però il giudice può sanare: come accaduto ad una docente in servizio nelle scuole statali del Piemonte, che ha svolto supplenze “brevi” negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20 per complessivi 569 giorni, la quale si è vista restituire oltre 3.300 euro più gli interessi maturati per decisione del giudice di Torino. Dopo avere citato le sentenze “pilota” che accordano la Rpd a tutti i docenti, prescindendo dal tipo di contratto sottoscritto, il giudice si è soffermato sull’art. 7 del CCNL 2001, perché “introduce la retribuzione professionale docenti con l’obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell’ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito”.
Vanno assegnati, anche a distanza di tempo, i 174,50 euro mensili sottratti ai docenti durante le loro supplenze per mancata assegnazione in busta paga della “Retribuzione professionale docente”: e il principio vale pure per recuperare pochi mesi di supplenza, che corrispondono comunque a somme importanti. lo ha ribadito il Tribunale del Lavoro di Genova che esaminando il ricorso di una docente ha applicato la doppia sentenza della Cassazione – la n. 20015 del 27 luglio 2018 e la n. 6293 del 5 marzo 2020 – nella quale è citato “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”, il quale “attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”. Per il giudice “la domanda deve pertanto essere accolta ed il Ministero convenuto deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente la retribuzione professionale docenti maturata nell’A.s.2020-2021, nell’importo complessivo di euro 814,80, secondo un conteggio corretto nei presupposti e nella sua esplicazione. La ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”.
Ogni mese dallo stipendio degli insegnanti precari lo Stato trattiene i 174,50 euro della “Retribuzione professionale docenti”; al personale Ata si continuano a sottrarre tra i 66,90 euro a 73,70 euro di “Compenso individuale accessorio”. Il sindacato continua a non accettarlo, a fare ricorso e a riscuotere consensi dai giudici: l’ultimo è stato quello del lavoro di Vercelli che giovedì scorso, 20 ottobre, con una sentenza esemplare ha risarcito con 1.166,29 euro, più gli interessi, un “assistente amministrativo assunto con contratto a tempo determinato dal Ministero resistente dall’a.s. 2018/2019 ed attualmente in servizio presso” un istituto comprensivo, dopo che il dipendente precario aveva chiesto “l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio ex art. 25 del CCNL del 31.8.1999 in ragione dei giorni effettivamente lavorati nell’a.s. 2020/2021”.