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Giurisprudenza e legislazione scolastica

Supplenti assunti e licenziati per anni, il Tribunale di Ragusa accerta il “danno comunitario” verso un docente: indennizzo di 6 stipendi più pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio e busta paga maggiorata

Il personale precario della scuola a cui si nega la stabilizzazione va risarcito assegnandogli un indennizzo fino a 12 mensilità, più la piena considerazione dei periodi pre-ruolo: lo ha confermato il Tribunale di Ragusa che si è espresso sul ricorso di un docente catanese che aveva prestato servizio a tempo determinato “sulla scorta di numerosi contratti a tempo determinato dall’anno scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2015/2016”. Attraverso i legali dell’Anief, l’insegnante ha presentato ricorso per “l’abusiva reiterazione dei contratti a termine in ragione dell’attribuzione di ripetuti incarichi annuali su posto vacante e l’insussistenza di ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai suddetti”: il docente ha quindi chiesto “la stabilizzazione lavorativa mediante conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato e” di “condannare l’amministrazione al risarcimento del danno”, più “le relative differenze retributive maturate in ragione dell’anzianità di servizio; diritto disconosciuto dal Ministero in violazione del principio di parità di trattamento con il personale a tempo indeterminato, previsto dall’ordinamento europeo”. Applicando pronunce inequivocabili della Cassazione, il giudice ha quantificato il danno, associandolo alle norme Ue, “risarcibile in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”, più “il riconoscimento degli incrementi retributivi che la disciplina collettiva ricollega alla maturazione di un’anzianità di servizio via via crescente”.

Giurisprudenza e legislazione scolastica
28 Settembre 2022
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Tags: Giurispruenza

Ferie non godute, un’altra lezione del giudice al legislatore: se non utilizzate vanno sempre pagate. Ad Enna un docente recupera i giorni di 4 anni di precariato che nessuno gli aveva mai riconosciuto

Si può terminare un rapporto di lavoro senza vedersi sistematicamente riconosciuto il compenso per le ferie non godute? La risposta è ovviamente negativa, ma lo Stato continua a farlo nei confronti dei precari della scuola. Chi presenta ricorso, però, si vede riconosciuta la quota inizialmente non assegnata. Come il docente di ruolo che ha presentato ricorso al tribunale di Enna perché tra il 2014 e il 2018 aveva fatto diverse supplenza senza mai vedersi riconosciuto un euro per quelle non utilizzate: adesso, il giudice fa giustizia perché è chiaro che, si legge nella sentenza, “anche i docenti a tempo determinato debbano godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività)”. Per questi motivi, lo stesso giudice “condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 850,16 a titolo di indennizzo per ferie maturate e non fruite, oltre interessi legali; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.300,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.

Giurisprudenza e legislazione scolastica
27 Settembre 2022
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Retribuzione Professionale Docenti, nuova vittoria del sindacato Anief presso il tribunale di Frosinone

Il nuovo successo è stato registrato presso il tribunale di Frosinone, sezione lavoro

Giurisprudenza e legislazione scolastica
26 Settembre 2022
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Docente precaria per 17 anni, il Tribunale di Arezzo le dà 15mila euro con interessi e stipendio maggiore: ricorso ingiustificato e illegittimo ai contratti a tempo determinato da parte del Ministero

È un comportamento scorretto quello di far sottoscrivere supplenze nella scuola pubblica per anni e anni, senza però mai riconoscere ai precari gli scatti di anzianità: a confermare la tesi non è solo il sindacato, ma da qualche tempo sono orientati a sostenerlo pure i tribunali nazionali ed europei. L’ultima sentenza rilevante sulla liceità della progressione stipendiale durante il periodo di precariato arriva dal Tribunale di Arezzo, dove il giudice di competenza ha stabilito che “la reiterazione dei contratti a tempo determinato contrasta con la direttiva Europea 1999/70 CE, recante l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato, secondo quanto acclarato dalla giurisprudenza comunitaria con la sentenza Mascolo (Corte di Giustizia 26.11.2014, causa C 22/13 e altre riunite). Pertanto – si legge ancora nella sentenza, pubblicata il 21 settembre 2022 - il ricorso ingiustificato e illegittimo ai contratti a tempo determinato da parte del MI determina, in ottemperanza al principio della parità di trattamento, il diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della progressione professionale retributiva per effetto dell’anzianità maturata e conseguente riconoscimento dei diritti connessi”.

Giurisprudenza e legislazione scolastica
23 Settembre 2022
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Tags: Giurispruenza

Supplente per cinque anni, zero giorni di ferie pagati: il Tribunale di Arezzo gli restituisce più di 4mila euro

Le ferie non godute dal personale precario della scuola vanno pagate. Punto. Lo ha ribadito ieri il Tribunale di Arezzo che ha valutato il ricorso di una docente, assistita dai legali Anief, che ha svolto per cinque anni scolastici consecutivi, tra il 2013 e il 2019, delle supplenze annuali con scadenza a giugno vedendosi sempre negare l’assegnazione dell’indennità relativa ai periodi di ferie non fruiti.

Giurisprudenza e legislazione scolastica
22 Settembre 2022
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Tags: Giurispruenza

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